12/06/2023 – invieremo a breve una lettera di contestazione disciplinare a mezzo Raccomandata 1 a un lavoratore che, con quasi assoluta certezza, non si farà trovare in casa al momento del tentativo di recapito. A suo avviso (posto che l’indirizzo di recapito è sicuramente corretto e il dipendente non si trova fuori casa per motivi non dipendenti dalla sua volontà, ma – si ipotizza – si trova al mare) , i 5 giorni utili alla produzione delle giustificazioni decorreranno dal momento in cui il portalettere lascerà l’avviso di giacenza nella casella della posta, dal momento in cui il plico è disponibile per il ritiro presso l’Ufficio Postale o dal giorno in cui la raccomandata giunge a compiuta giacenza?

I 5 giorni decorrono dal momento in  cui il soggetto ha avuto legale  conoscen

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30/03/2023 – Buongiorno proff. Massi Un lavoratore assunto presso un’azienda edile industria, si trova in stato di detenzione in carcere da una settimana. L’azienda è venuta a conoscenza della detenzione dall’avvocato del lavoratore. Per prima cosa abbiamo inviato una lettera di contestazione di assenza ingiustificata. Il lavoratore non ha commesso nessuna infrazione al lavoro per cui si presume che il reato non riguardi questo ambito. L’azienda può richiedere una comunicazione formale dello stato di detenzione eventualmente tramite il difensore? Possiamo procedere al licenziamento disciplinare se l’assenza continua ovvero possiamo solo sospenderlo dalla retribuzione?

Potete senz’altro chiedere all’avvocaro la comunicazione relativa all’arre

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09/06/2022 – Salve Prof. Massi, ad un lavoratore che, nell’ambito di un procedimento disciplinare avviato precedentemente, il 2 giugno si trovi in sospensione cautelare deve essere comunque riconosciuta la festività?

La sospensione cautelare all’interno del procedimento disciplinare è espressi

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06/06/2022 – Buongiorno Massi, un’Azienda nostra cliente lavorava regolarmente nella giornata del 2 giugno per smaltire ordini arretrati. Un lavoratore – formalmente di turno nella giornata del 2 giugno – richiedeva in data 1° giugno due giorni di ferie per il 2 ed il 3 giugno, giorni di ferie che gli sono stati negati per motivi tecnico-organizzativi e per insufficiente preavviso. Il dipendente, di tutta risposta, avvisava di essersi infortunato a casa e di doversi assentare in malattia proprio nelle date del 2 e del 3 giugno. Solo nella giornata del 3 giugno, tuttavia, il dipendente chiedeva l’emissione di un attestato medico di malattia per le giornate del 2 e del 3 giugno. Posto che un attestato medico di malattia può essere retrodatato solo in caso di visita domiciliare, la giornata del 2 giugno potrebbe teoricamente essere considerata di assenza ingiustificata. Si pone, tuttavia, un problema evidente: può essere liberamente contestata l’assenza ingiustificata di un lavoratore in un giorno festivo? Che ne sarebbe dell’indennità per festività non goduta?

Andrei molto cauto nella contestazione in quanto il 2 giugno rientra tra le fe

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06/06/2022 – Buongiorno Prof. Massi, il C.C.N.L. METALMECCANICA – Aziende Industriali dispone che il licenziamento per mancanze possa essere comminato in caso di “assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi […]”. Valutando il caso di un dipendente assente nei giorni di venerdì – sabato – lunedì – martedì, Lei ritiene che possa essere computata, ai fini del licenziamento, anche la giornata di domenica (superando in questo modo il limite dei 4 giorni imposto dal C.C.N.L.)? O i giorni cui il contratto fa riferimento debbono intendersi lavorativi?

Personalmente credo proprio di no, in quanto non si tratta di giornate lavorativ

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