24/01/2023 – Buongiorno prof. Massi, nel CCNL cooperative sociali, ART 26 punto B, “è ammessa la stipula di contratti con minimo inferiore alle quantità sopra riportate per numero massimo di lavoratori pari a al 10% dell’organico al 31/12 dell’anno precedente. Detto limite non si applica alle cooperative di tipo “B” di cui all’art. 1, L. n. 381/1991, previa verifica in sede di Commissioni miste paritetiche. 1) Chiediamo come va calcolato il 10%: per persona o in base alle ore di lavoro svolte rapportata in proporzione all’orario a tempo pieno”. Per esempio se il 10% dell’organico corrisponde a 1, l’ente potrà avere 1 solo lavoratore con orario inferiore al minimo oppure anche più lavoratori part time purché complessivamente si computino come 1 unità, in base alle ore di lavoro svolte rapportata in proporzione all’orario a tempo pieno? 2) nelle cooperative sociali tipo B, nel caso in cui ai soggetti svantaggiati vi è puntuale verifica da parte delle commissioni miste paritetiche, detto limite del 10% si applica solo ai soggetti normodotati computando l’organico intero al 31/12 dell’anno precedente (per gli svantaggiati non c’è questo limite), corretto?

Cerco di interpretare il contratto che, a mio avviso, non è scritto in modo chi

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24/11/2022 – ORE MASSIME SETTIMANALI Buona giornata Professore, mi scusi, nel caso di due part-time, l’orario massimo settimanale è 48 ore, mi conferma? Ci sono dei casi particolari o è sempre valido questo limite?

48 ore è il limite massimo settimanale, inteso anche come media, che un lavorat

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02/11/2022 – Ho un’azienda con un dipendente con contratto part-time a tempo indeterminato; qualora, per ragioni organizzativo/produttive l’azienda avesse la necessità di variare la collocazione oraria settimanale del lavoratore e questi si rifiutasse, volendo rimanere fermo all’orario originario, quali potrebbero essere le conseguenze?

La diversa collocazione oraria del part time, rientra tra le clausole elastiche.

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26/09/2022 – Buongiorno, chiedo cortesemente se il datore di lavoro può unilateralmente variare la collocazione temporale dell’orario di lavoro di un lavoratore part-time in presenza di motivi di organizzazione aziendale (ad esempio inserimento della pausa pranzo per tutti i lavoratori).

Nel contratto a tempo parziale la variazione temporale necessità di un accordo

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03/01/2022 – un datore di lavoro ccnl terziario in accordo con una lavoratrice, sta predisponendo una lettera di trasformazione dell’orario da tempo parziale a tempo pieno. L’accordo è a termine per la durata di 9 mesi. L’azienda è preoccupata che alla scadenza dell’accordo la lavoratrice potrebbe aver cambiato idea e non accettare di tornare all’orario di lavoro part time. Come deve essere strutturato l’accordo di trasformazione dell’orario di lavoro con indicazione di una scadenza, per essere irrevocabile? La lavoratrice potrebbe, al termine dell’accordo rifiutarsi di tornare all’orario originario?

La normativa sul tempo parziale discende direttamente da quella europea ed è 

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