18/05/2022 – Abbiamo il caso di un panificio che applica il CCNL: Panificazione Federpanificatori, che vorrebbe assumere un operaio panettiere di 17 anni (minorenne). Siamo a chiedere se in questo specifico caso, visto il dipendente minorenne, è da considerarsi lavoro notturno quello previsto dalla normativa generale, intervallo dalle 22 alle 6 o quello previsto dal CCNL applicato dalle 22 alle 5? Di conseguenza visto il divieto di far lavorare un dipendente minorenne in orario notturno, l’attività lavorativa di questo ragazzo deve iniziare alle 5 o alle 6 di mattina?

Va applicato il CCNL.: quindi, se questo definisce il periodo notturno quello di

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17/05/2022 – Buongiorno Professore. Secondo Lei è possibile per un’azienda agrituristica (quindi agricola) assumere una lavoratrice a chiamata addetta alla cucina con il lavoro intermittente ? Oppure il R.D. 2657 del 1923 è tassativo e quindi riguarda solo il personale di cucina degli alberghi, trattorie e pubblici esercizi ?

Il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato nazionale del Lavoro hanno fornito sem

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13/05/2022 – Mi ricollego alla domanda precedente e faccio riferimento sempre al ccnl agricoltura operai che all’art. 42 stabilisce che è lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro? Devo necessariamente fare riferimento all’orario ordinario giornaliero o potrei fare riferimento solo all’orario normale settimanale di 39 ore settimanali? In sede di contrattazione aziendale potrei stabilire che il lavoro viene considerato straordinario al superamento delle 39 ore di lavoro effettivo inserendo quale compensazione una maggiorazione per lo straordinario più elevata rispetto a quella prevista contrattualmente?

È lavoro straordinario quello che eccede il tetto settimanale di orario normale

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13/05/2022 – Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 66/2003 l’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali ed i ccnl posso stabilire una durata minore. Nello specifico il ccnl agricoltura operai stabilisce all’art. 34 che l’orario di lavoro è di 39 ore settimanali e 6,5 ore giornaliere , si deduce distribuito sui 6 giorni. A livello di ccpl (siamo in provincia di Treviso) non viene indicato nulla di più. L’azienda potrebbe in sede di contrattazione aziendale proporre ai sindacati di riportare l’orario all’art. 3 del d.lgs. 66/2003 quindi alle 40 ore settimanali senza limite giornaliero prevedendo ad esempio quale elemento di compensazione una maggiorazione più elevata per le ore di lavoro straordinario al superamento delle 40 ore di lavoro effettivo?

Si, lo può fare ( 40 ore sono il limite legale) ma dubito che le organizzazioni

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10/05/2022 – Lavoro nella festività del 25 aprile Si chiede quale sia il comportamento corretto da tenere nel caso in cui un Quadro (non tenuto al rispetto dell’orario di lavoro e con superminimo elevato) svolga attività lavorativa durante la festività del 25 aprile. Premesso che la prestazione lavorativa non viene retribuita come straordinaria, la festività dovrà essere retribuita come non goduta ?

Ritengo proprio di sì.

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