24/03/2023 – Buongiorno, un’azienda che applica il CCNL trasporti merci logistica Fai; I dipendenti effettuano un orario continuativo a turni di 7,5 ore al giorno dal lunedì al venerdì e qualche ora al sabato. il CCNL prevede l’istituzione di lavoro a turni continuativi e/ o con orari sfalsati della durata di 8 ore giornaliere e precisa che ferma restando la durata dell’orario settimanale viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti. Nel nostro caso il lavoratore effettua un orario medio giornaliero al di sotto delle 8 ore giornaliere ha diritto alla pausa di 30 minuti ? Se non si raggiungono nel turno le 8 ore non si ha diritto alla pausa retribuita di 30 minuti. in risposta a quanto sopra comunicato sopra sono a richiedere un’ulteriore precisazione se l’azienda imposta un orario a turno come il seguente: primo turno 7,5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e sabato 6 ore per un totale di 43,5 ore settimanali distribuito su 6 giorni non viene retribuita la pausa in quanto l’orario giornaliero distribuito su 6 giorni non eccede le 8 ore ma vengono retribuite le ore di straordinario in base alle regole da CCNL il secondo turno è di 7,5 ore dal lunedì al venerdì in questo caso il turno è distribuito su 5 giorni per un totale di 37,5 come dovrei considerare le ore per arrivare alle 39 ore previste per un orario full time? il datore di lavoro è tenuto a retribuire le 39 ore settimanali e considerare quindi le 1,5 ore come pausa retribuita in quanto distribuito su 5 giorni (alcune giornate potrebbero essere considerate a 8 ore) ? oppure può compensare con le ore in eccesso del primo turno ovviamente se ci sono accordi tra le parti?

Le ore non lavorate fino al raggiungimento delle 39 settimanali vanno retribuite

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22/03/2023 – Buongiorno, un’azienda che applica il CCNL trasporti merci logistica Fai; I dipendenti effettuano un orario continuativo a turni di 7,5 ore al giorno dal lunedì al venerdì e qualche ora al sabato . il CCNL prevede l’istituzione di lavoro a turni continuativi e/ o con orari sfalsati della durata di 8 ore giornaliere e precisa che ferma restando la durata dell’orario settimanale viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti. Nel nostro caso il lavoratore effettua un orario medio giornaliero al di sotto delle 8 ore giornaliere ha diritto alla pausa di 30 minuti ?

Se non si raggiungono nel turno le 8 ore non si ha diritto alla pausa retribuita

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14/02/2023 – Buongiorno, volevo chiederle se a suo avviso sia sostenibile prevedere in un regolamento aziendale interno che il lavoro straordinario decorra dopo i primi 30 minuti di lavoro eccedente l’orario settimanale (o giornaliero). Il ccnl applicato prevede che sia considerato lavoro straordinario, quello svolto oltre l’orario settimanale contrattuale previsto. In pratica, se il lavoratore svolgesse 25 minuti di prestazione aggiuntiva non avrebbe retribuito alcun straordinario, mentre se svolgesse 31 minuti oltre l’orario settimanale avrebbe diritto a 30 minuti di straordinario

Non mi sembra una ipotesi praticabile: in sede di contenzioso non reggerebbe.

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13/02/2023 – Buongiorno, per una azienda che applica il ccnl gomma-plastica industria si vuole introdurre nel reparto produzione una divisa che per alcuni consiste nella semplice maglietta/felpa per altri anche di pantaloni. Secondo lei come dovrà essere gestito il tempo per la vestizione/svestizione tenuto conto che è a totale discrezione del dipendente il luogo (casa/spogliatoio). Tale vestizione andrà fatta comunque prima dell’inizio del turno, a volte si tratta di turni avvicendati, quindi mi chiedo se questo possa portare i dipendenti a richiedere il pagamento per il tempo necessario all’operazione specifica.

La Cassazione si è espressa più volte su questo argomento e, con l’ordinanza

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23/01/2023 – Buongiorno, una dipendente full-time ha firmato a settembre 2022 un’accordo con l’Azienda per una riduzione di orario con termine 15/03/2023. Ora l’Azienda versa in una situazione di difficoltà economica e ricorrerà alla Cassa Integrazione dal mese di marzo 2023 e ha siglato un accordo dove la dipendente risulta part-time. Nel momento in cui verrà richiesta l’integrazione salariale l’orario di lavoro della dipendente dovrebbe tornare alle origini, dunque full time. L’ INPS potrebbe contestarlo? In qualche modo potrebbe inficiare la richiesta?

Le parti possono, comunque, concordare, prima della richiesta della Cigo, il rie

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