05/02/2019 – Al consolidato orientamento che si riconoscono per conto dell’Inps i riposi di allattamento a fronte di almeno un’ora di prestazione di lavoro effettiva, una dipendente, rivoltasi al’Inps, mi gira il seguente letterale riscontro: “”” conferma quanto indicato con circolare Inps 95 bis/2006, tutt’ora in vigore, in cui è stato chiarito che ai fini della fruizione dei riposi giornalieri e del rispettivo trattamento economico va preso a riferimento l’orario contrattualmente previsto e non l’orario effettivamente prestato in concreto nelle singole giornate lavorative. Ne consegue, pertanto, che i riposi in questione sono riconoscibili anche laddove la somma delle ore di allattamento e delle ore di recupero o comunque di permessi contrattualmente previsti (es. ROL) esauriscano l’intero orario giornalieri di lavoro comportando la totale astensione dall’attività lavorativa””” Quindi,se ci sono di mezzo i permessi i riposi spettano sempre anche se non c’è attività lavorativa, cotrariamente alle ferie in quanto non frazionabili?

Sì, questa è la posizione dell’Istituto.

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31/01/2019 – Chiedo se è possibile licenziare la dipendente domestica (colf) superata la maternità obbligatoria o se si estenda anche a questa la tutela della lavoratrice madre.

Si può procedere al licenziamento.

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10/01/2019 – Riposi per allattamento. Assodato che le 2 ore o 1 ora di permesso spettano rispettivamente qualora l’orario contrattuale (cioè quello previsto) nella giornata sia superiore o meno alle 6 ore (regola importante nei part-time orizzontale), volevo cortesemente conferma sul fatto che eventuali ore di ferie e permessi non debbano coprire “l’intero arco giornaliero” per dare diritto ai riposi. Esempio su una giornata dove è previsto l’orario di 8 ore: 2 ore di lavoro + 4 ore di ferie danno diritto alle 2 ore di allattamento; mentre 6 ore di ferie non danno diritto al riposo. Detto in modo più semplice “almeno un’ora” deve essere lavorata nella giornata per dare diritto ai permessi. Giusto?

Sì, la risposta è proprio quella che Lei fornisce.

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23/10/2018 – Abbiamo il caso di un’apprendista in stato di gravidanza, il cui periodo formativo termina il 22.11.2018. La lavoratrice ha già presentato la domanda di maternità obbligatoria all’Inps dal 02.01.2019 al 02.03.2019, in quanto la data presunta del parto è il 02.03.2019. Il datore di lavoro ha la possibilità di esercitare il recesso alla scadenza del periodo formativo del 22.11.2018 o si applica in questo caso la tutela del divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino?

Scatta la tutela.

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11/10/2018 – Con la presente vorrei sapere se ed in quale modo la lavoratrice, una volta rientrata dalla maternità e con figlio d’età inferiore all’anno, possa non godere dei riposi di allattamento.

I periodi di allattamento sono, in primis, indirizzati ad una sorta di tutela de

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