12/03/2020 – Per i figli nati nel 2020, in caso di parto gemellare, il padre lavoratore ha diritto a 7 giorni di congedo paternità complessivamente o per nascituro?

In caso di parto plurimo è già stato chiarito dall’INPS che i giorni son

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25/02/2020 – Abbiamo il caso di una dipendente che con provvedimento della ITL è stata posta in maternità anticipata dal 18.10.2019. La data presunta del parto era il 23.6.2020. La dipendente è stata retribuita come maternità a decorrere dal 18.10.2019 . Veniamo a sapere oggi che la stessa ha abortito in data 17 novembre 2019 (quindi prima del 180° giorno di gestazione) e da quella data ha prodotto certificati di malattia. Si chiede: 1) se è corretto retribuire come maternità il periodo dal 18.10.2019 al 17.11.2019; 2) se dal 18.11.2019 al 31.1.2020 è corretta la gestione come malattia (pertanto provvediamo a detrarre la maternità corrisposta e a pagare il periodo come malattia).

Sì, a mio avviso, è corretto.

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12/02/2020 – Una dipendente di una ditta Nostra cliente (oreficeria artigiana), non ancora in maternità obbligatoria, si è assentata per alcune ore in tre giorni per partecipare al corso pre-parto. Nel cedolino paga noi abbiamo inserito permessi, scalandoli dai ROL della dipendente, ma la signora sostiene che esistono dei permessi retribuiti (dal datore di lavoro), come quelli per l’effettuzione delle visite mediche delle lavoratrici gestanti art.14 Dlgs. 151/2001. A noi non risultano permessi simili previsti dalla legge, e nemmeno dal CCNL oreficerie artigiane, anche perchè, di solito, il corso pre- parto viene effettuato quando la lavoratrice è già in maternità obbligatoria. A Lei risultano particolari permessi per corsi pre parto?

La legge prevede permessi retribuiti per visite mediche ed ecografie ma non per

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30/01/2020 – Un’azienda erronemente, per disinformazione, non ha trasmesso domanda di interdizione per i 7 mesi dopo il parto all’ispettorato del lavoro, per una lavoratrice che rientrava come mensione tra i lavori vietati. Nello specifino la stessa dopo il parto é stata assente dal lavoro per maternità obbligatoria “ordinaria” per i 3 mesi dopo il parto, successivamente ha chiesto di poter usufurire di 3 mesi di ferie. La lavoratrice quindi é rientrata al lavoro un mese prima di quando avrebbe dovuto, come previsto dal DVR. La lavoratrice a posteriori, accusa il datore di lavoro di non essere stata informata di questo diritto. L’azienda, ora informata della normativa, intende restituire alla lavoratrice, le ferie godute al posto della maternità. Si richiede però quali siano i rischi nei confronti dell’ispettorato del lavoro, legati all’ultimo mese previsto per l’interdizione (7 mese dopo il parto) che invece di fatto é stato lavorato (part time 4 h al giorno). Pena pecuniaria? Penale?

L’art. 18 del decreto legislativo n. 151/2001 prevede l’arresto fino

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20/01/2020 – Abbiamo il caso di un’azienda che ha assunto in data 28/10/2019 un’apprendista (con apprendistato di 60 mesi) con un periodo di prova di 4 mesi (CCNL Tessili Artigiani Veneto). L’azienda è venuta a conoscenza pochi giorni fa dello stato di gravidanza della lavoratrice, la quale, per motivi legati alla gravidanza, è a casa in malattia e ha già preventivato all’azienda che molto probabilmente ci sarà una maternità anticipata poichè a rischio. L’azienda, avendo a disposizione ancora il periodo di prova, può licenziarla per mancato superamento della prova? Oppura, qualora l’azienda non possa procedere per questa via, la maternità sospende il periodo di prova? Se sì, una volta rientrata la lavoratrice può essere licenziata sin da subito (per mancato superamento della prova) o resta in carico all’azienda obbligatoriamente fino al compimento del 3° anno di vita del bambino?

C’è un assoluto divieto di licenziamento nel periodo compreso tra la data

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