12/06/2023 – Chiedo gentilmente, una dipendente di una coop. che applica il ccnl coop sociali, ha dato le proprie dimissioni volontarie in data 21/04/2023, con decorrenza 31/07/2023. proprio oggi ha comunicato al datore di lavoro di essere in stato interessante: per la tipologia di lavoro che svolge deve essere necessariamente messa in maternità anticipata; la dipendente dice che in questo caso le dimissioni, date in tempi non sospetti, comunque non sono valide; al limite, secondo il mio parere, la maternità sospende il preavviso…. ma siccome nel ccnl c’è la previsione che la parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, secondo lei, ad oggi la coop. lo potrebbe fare?

La cooperativa non può fare ciò che lei dice in quanto la signora si trova nel

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24/05/2023 – Buongiorno, per una lavoratrice dipendente con rapporto di lavoro iniziato nel 2009 e terminato in sede conciliativa in data 23/05; con risoluzione consensuale si concorda l’erogazione di un importo a fronte di rinuncia ad alcuna iniziativa giudiziale nei confronti del datore di lavoro. L’importo erogato è a puro titolo transattivo novativo e all’atto del pagamento verrà applicata l’imposta sul reddito delle persone fisiche, con il regime di tassazione previsto per i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con applicazione della ritenuta di legge del 20 %. Questo accordo è stato stipulato tra legali, si chiede se sia corretta l’erogazione con tale titolo, considerando che è un importo erogato in costanza del rapporto di lavoro? Deve essere inserito nel cedolino paga, o è opportuno fare una ricevuta dell’avvenuta erogazione e poi provvedere al versamento della ritenuta?

Personalmente ritengo che, essendo stato corrisposto in costanza di rapporto di

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09/05/2023 – Buongiorno, azienda chiude attività il 15 maggio 2023. Ha due dipendenti a tempo determinato (le scadenze sono 31/05/2023 e 30/06/2023) Come ci si deve comportare per quanto riguarda il preavviso?

Nei contratti a tempo determinato ove vi è un altro precisa scadenza non sussis

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05/05/2023 – Buongiorno, desidero sottoporre alla sua attenzione la seguente situazione : lavoratrice, assunta il 01/09/2009 e dipendente di un’azienda con più di 15 dipendenti, in data 14/04/2023 è stata avviata la procedura del tentativo obbligatorio di conciliazione, prevista per il licenziamento per gmo. La convocazione all’Ispettorato del Lavoro è fissata per il 09/05/2023 e nel frattempo la dipendente non presta attività lavorativa, in quanto sospesa dal servizio. Considerando quanto detto: – il periodo dal 15/04 al 09/05, è comunque retribuito anche se non lavorato e si considera come anticipo dell’indennità di mancato preavviso? – la normativa prevede che nell’ipotesi di licenziamento intimato a seguito della procedura di conciliazione, il licenziamento produce i suoi effetti dalla data di avvio della procedura (14/04/2023), quindi nel caso di interesse, la data di cessazione è il 14/04/2023? In questi giorni provvederò ad elaborare il cedolino del mese di aprile, ma non essendo a conoscenza dell’esito della conciliazione, elaborerò il cedolino di aprile considerando la presenza fino al 14 e poi la retribuzione (sospensione cautelare retribuita?) fino al 30/04, nel cedolino del mese di maggio indicherò la data di cessazione 14/04 ed erogherò la differenza dell’indennità di mancato preavviso.

Gli effetti del licenziamento, in caso di fallimento del tentativo obbligatorio

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16/02/2023 – Buongiorno dottor Massi, il C.C.N.L. METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA – Aziende Artigiane dispone che: “L’assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all’impresa entro il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento. In ogni caso il lavoratore dovrà inviare all’impresa, entro 48 ore, il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l’assenza verrà considerata ingiustificata.” In ragione di quanto sopra, è possibile procedere a contestare l’assenza ingiustificata del lavoratore che comunichi l’assenza per malattia, ma non invii il certificato medico entro 48 ore dall’inizio dell’assenza? Come interpreta il termine “ciascuna”? Questo perché l’Azienda intenderebbe licenziare.

Il “ciascuna” va inteso come riferito ad ognuno degli adempimenti del lavora

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