02/07/2024 – L’art. 1 comma 105 della legge 205/2017 recita… Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero di cui al comma 100, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito…. si puo’ avere lo stesso problema se il licenziamento è per superamento del periodo di comporto?

A mio avviso no, in quanto il licenziamento per superamento del periodo di compo

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21/03/2024 – Gentile Professore, nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore nel momento in cui si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore ha la possibilità di richiedere la Naspi ?

Si, può chiedere la NASPI ed il datore di lavoro è tenuto, comunque, a pagare

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17/11/2023 – Una dipendente si è dimessa oggi con data decorrenza 01/01/2024, ccnl coop. sociali ( preavviso nel suo caso di 60 gg ): non riuscirà a farlo tutto, tra l’altro ha anticipato che prenderà durante il periodo di preavviso i 3 gg previsti dalla legge 104, che gli spettano; siccome il preavviso deve essere lavorato, alla scadenza le possiamo trattenere i giorni di legge 104 come mancato preavviso?

I permessi ex lege n. 104/1992 possono essere fruiti ma, in quel asco, il period

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09/11/2023 – Buongiorno, l’articolo 47 della l. 29 dicembre 1990, n. 428 prevede che “Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d’azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d’azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112….”. A suo parere, la parola “complessivamente occupati”, fa riferimento al computo globale dei dipendenti della società o fa riferimento solamente al numero di pendenti presenti nel punto vendita in questione che verrà ceduto?

Si fa riferimento al computo globale dei dipendenti.

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09/11/2023 – Buongiorno, una ditta costituita nel 2019 che attualmente occupa circa 250 su base nazionale, ha acquisito a seguito di operazione di acquisizione di ramo d’azienda il contratto di un lavoratore assunto nel 2010. La stessa ora si trova nelle condizioni di dover procedere al licenziamento per GMO del lavoratore stesso. Considerando che l’art.1 co. 3 del d.lgs. 23/2015 prevede che “Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300,e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.” Ritiene che lo stesso mantenga il diritto all’applicazione della disciplina per i vecchi assunti o sia applicabile anche per lui la procedura per i nuovi (ovvero senza procedura preventiva in ITL)?

L’art. 2112 c.c. è chiaro: in caso di acquisizione di azienda i lavoratori co

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