08/04/2016 – Una lavoratrice dipendente di uno studio professionale con qualifica di impiegata, è assente dal lavoro fin dal 29 aprile 2011 per: 1) inizialmente per maternità obbligatoria, poi per congedi parentali (ex maternità facoltativa), ancora per prolungamento di congedi parentali di cui all’art. 33 della Legge 151/2001, nonché per congedi straordinari di cui all’art. 42 della stessa legge 151/2001, tutti autorizzati dalla sede INPS a seguito del figlio portatore di Handicap, ed inoltre per periodi di malattia della stessa lavoratrice, il tutto dal 29 aprile 2011 al 31 ottobre 2015, con solo brevi riprese di lavoro; 2) Ripresa del lavoro a seguito di richiesta di un periodo di ferie al quale è succeduta una nuova malattia della lavoratrice ed al termine della stessa una nuova richiesta di prolungamento di congedi parentali (art. 33 della L. 151/2001) dal 30/03/2016 al 05/06/2016, nonché richiesta di congedi straordinari di cui all’art. 42 della stessa legge 151/2001 dal 05/06/2016 al 31/03/2017. In questo periodo lo studio anche a causa della crisi economica che tutti conosciamo, ma anche e principalmente per riorganizzazione interna, non avrebbe più bisogno di tale lavoratrice anche in futuro considerato appunto il rallentamento dell’attività e lo spostamento dei carichi di lavoro sulle altre dipendenti occupate con anzianità di servizio maggiore alla dipendente in questione essendo la stessa l’ultima assunta. Lo studio vorrebbe procedere nell’immediato al licenziamento della dipendente attualmente assente per congedo parentale di cui all’art. 33 della Legge 151/2001, per riduzione del personale e, quindi, per giustificato motivo oggettivo. DOMANDE: a) L’eventuale licenziamento, se contestato dalla lavoratrice, ed anche se considerato dal Giudice del Lavoro valido, potrebbe ricadere nella condizione di essere dichiarato “inefficace” per effetto della richiesta di astensione dal lavoro per prolungamento di congedi parentali di cui all’art. 33 e congedi straordinari di cui all’art 42 della Legge 151/2001 e rimanere congelato fino al termine di tali provvidenze autorizzate dalla INPS, (quindi fino al 31 marzo 2017) oppure è valido con effetto immediato? b) Se fosse dichiarato “inefficace” , e la lavoratrice nel periodo antecedente alla data del 31 marzo 2017 ricadesse in altra maternità, tale ultima condizione produrrebbe l’effetto di continuare a ritenere “inefficace” il licenziamento oggi intimato oppure lo studio potrebbe procedere al licenziamento considerato che la validità di tale provvedimento era avvenuta in data antecedente alla nuova gravidanza?

La tutela della lavoratrice madre, sotto del licenziamento, sussiste nel period

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01/04/2015 – Azienda con 3 dipendenti. La situazione aziendale attuale è la seguente: – dipendente A con contratto a tempo indeterminato full time dal 01/10/14 con mansione “addetto a compiti esecutivi”, 6° livello commercio confcomm. (assunto con sgravio Under30 DL. 76/2013); – dipendente B con contratto a tempo indeterminato part time 57,50% dal 01/10/15 con mansione “addetto assistenza clienti”, 5° livello commercio confcomm. (assunto con sgravio triennale L. 190/2015); – dipendente C (assunto su altra sede) con contratto a tempo determinato part time 75% dal 05/11/15 scadente in data31/07/2016 con mansione “addetto assistenza clienti”, 5° livello commercio confcomm. Il dipendente A si dimette in data 31/03/2016; Il dipendente B viene licenziato per riduzione del personale in data 31/03/2016. Sorgono particolari problemi in merito ad una nuova assunzione del dipendente A in data 01/04/2016, con contratto di apprendistato per la mansione di “impiegato amministrativo” con livello finale di inquadramento 4?

Il dipendente B ha un diritto di precedenza alla riassunzione per sei mesi se il

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22/02/2016 – Egregio Dott. Eufranio Massi, con il presente siamo a chiedere se anche per l’anno 2016, i rapporti di lavoro del Settore Edile, interrotti per completamento dell’attività o per chiusura del cantiere, siano esclusi dall’applicazione del Contributo Aziendale di Recesso previsto dalla Circolare INPS n. 44/2013.

La mia risposta è che, al momento, l’esenzione non è stata prorogata né

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04/02/2016 – Sa dirmi quante mensilità arretrate deve avere il lavoratore che intende dimettersi per giusta causa? Prima delle dimissioni deve fare una richiesta di pagamento tramite il sindacato?

La legge non lo prevede ma c’è un obbligo preciso che impone al datore di

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22/01/2016 – Abbiamo il caso di una ditta del settore tessile/abbigliamento industria che intende licenziare tutti i dipendenti: 4 operai ed una impiegata. Il nostro dubbio riguarda il licenziamento dell’impiegata che si trova attualmente in malattia; precisiamo che si tratta di una malattia la cui gravità fa presumere una lunga assenza. Come possiamo comportarci visto che la ditta non cessa definitivamente, ma continua l’attività con il solo titolare?

L’eventuale licenziamento che è possibile emettere, rimane sospeso fino

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