23/05/2025 – Buongiorno prof. Massi, è possibile licenziare per GMO un apprendista assunto da un solo anno alludendo come giustificazione ad un calo di lavoro aziendale? Ci sono preclusioni per il fatto che si tratta di un apprendista?

Si, è possibile licenziare per gmo. Ovviamente, il recesso va motivato e in cas

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20/05/2025 – Gentile Dott. Massi, le scrivo per sottoporle un quesito in merito alla corretta gestione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO), legato alla soppressione definitiva di una specifica attività aziendale. L’azienda ha fatto ricorso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS – Assegno Ordinario) per tutto il periodo autorizzato, in relazione al calo di attività. Una volta esaurite tutte le settimane concesse, si è valutata l’impossibilità oggettiva di proseguire il rapporto di lavoro per uno dei dipendenti coinvolti, con il quale si è raggiunto un accordo consensuale sul recesso per GMO. Le chiedo: Dal punto di vista dell’INPS, tale scelta potrebbe generare una contestazione sull’utilizzo del FIS, con richiesta di restituzione degli importi anticipati al dipendente? È consigliabile far rientrare il dipendente anche solo per qualche giorno dopo la fine della sospensione FIS, così da dimostrare l’effettiva ripresa dell’attività, pur parziale, e rendere più lineare il passaggio al licenziamento?

Rispondo volentieri. Da sempre, al termine del trattamento ordinario di integraz

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29/04/2025 – Un’azienda cliente vuole cessare il rapporto di un lavoratore (vedremo con che g.m.o.) siglando poi un accordo tombale (ex artt. 410 – 411 c.p.c. e art. 2113 c.c.) con il sindacato autonomo ADL COBAS – Associazione Diritti Lavoratori, che assiste il lavoratore. Non essendo una OO.SS. maggiormente rappresentativa a livello nazionale, Le chiedo se tale sottoscrizione potrebbe essere rischiosa per la sua tenuta. In caso rimediare con il deposito poi in ITL?

Consiglio un accordo avanti alla commissione provinciale di conciliazione ex art

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18/03/2025 – Buongiorno Dott. Massi, il C.C.N.L. COLLABORATORI FAMILIARI – Lavoro Domestico (H501) dispone all’articolo 27, comma 4 che “in caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi: a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario”. A suo parere, una lavoratrice il cui evento di malattia è iniziato prima che la sua anzianità superasse i 2 anni, ma che si protrae, ad oggi (prima che venga a scadere il periodo di comporto) in un periodo successivo ai 2 anni di anzianità, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per 45 o per 180 giorni di calendario?

A mio avviso, sono 45 giorni, in quanto la lavoratrice ha iniziato a fruire dell

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21/01/2025 – Buongiorno Prof. Massi, dallo scorso 13 gennaio sono entrate in vigore le dimissioni per fatti concludenti.. Mi crea parecchia confusione il riferimento ai 15 giorni di assenza continuative oppure ai termini previsti dal contratto collettivo. Presumo il legislatore volesse intendere che nel prossimo periodo un ccnl possa stabilire un termine maggiore o diverso dei 15.. Infatti adesso io ho un’azienda con un dipendente assente da 4 giorni, quindi per il ccnl applicato in azienda posso far partire la procedura disciplinare per il licenziamento senza preavviso. Posso procedere come sempre, mi conferma cortesemente? INPS potrebbe eccepire qualcosa?

Come ben comprende le dimissioni per fatti concludenti sono una cosa ed il licen

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