13/05/2015 – Dovremmo procedere all’assunzione a .t.d. per sostituzione di maternità di una lavoratrice il cui parto presunto è stato previsto per il 10/10/2015, vorremmo utilizzare il cosiddetto periodo di affiancamento che, il ccnl del settore trasporto prevede in 3 mesi come di seguito riportato: “L’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l’affrancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell’astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.” considerata la data presunta del parto di cui sopra, il termine del 7 mese è fissato al 10/08, quindi, alla data odierna, sfruttando i 3 mesi di affiancamento siamo già in grado di procedere all’assunzione. la domanda è la seguente: premesso che l’azienda ha meno di 20 dipendenti e richiederà gli sgravi previsti dal comma 3 articolo 4 del d.l. 151/2001, potrebbero sorgere ripercussioni sulla regolarità del contratto a termine e di conseguenza sugli sgravi contributivi, se la lavoratrice optasse, in epoca successiva, per la flessibilità del congedo obbligatorio posticipando di fatto, di 1 mese, il suo congedo?

A mio avviso no, atteso che la disposizione riconosce l’agevolazione per u

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8/05/2015 – Proroga e pause fra contratti tempo determinato per ragioni sostitutive. nel caso di una lavoratrice assunta in sostituzione di un lavoratore assente per malattia (citato nominalmente nel contratto di lavoro), essendo rientrato il lavoratore assente ed avendo l’azienda la necessità di sostituire un altro lavoratore infortunato, vorremmo sapere se possiamo prorogare il medesimo contratto a termine specificando la nuova sostituzione, oppure se dobbiamo far terminare il primo contratto a termine e instaurarne uno nuovo. In questo caso è necessaria il rispetto della pausa tra un contratto e l’altro?

Si può prorogare (art. 4 del D.L.vo n. 368/2001) a condizione che l’attiv

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29/04/2015 – Due quesiti, sempre sul lavoro a termine. Con un lavoratore assunto dalle liste di mobilità ex L. 223/91 per un anno (con agevolazioni contributive) si rende necessario una prosecuzione del rapporto sempre a termine. Siccome temo non sia possibile la proroga (anche se le mansioni sono identiche) ritenete possibile procedere al rinnovo fin dal giorno successivo, quindi senza stop and go, con nuovo contratto a termine di X mesi senza causale ai sensi del DL 34/2014 e, ovviamente, senza agevolazioni contributive? Con una lavoratrice assunta in sostituzione si rende necessario proseguire il rapporto, sempre a termine, anche dopo il rientro della lavoratrice sostituita e non si vorrebbe attendere i tempi dello stop and go. A vostro parere é possibile fare una proroga indicando nella lettera per la lavoratrice che il nuovo contratto per mansioni equivalenti viene disciplinato dal D.L. 34/2014?

1 si, perché ai contratti a termine dei lavoratori in mobilità non si applica

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23/04/2015 – In una azienda di pulizia che applica il ccnl pulizia industria, posso assumere un lavoratore a tempo determinato indicando come termine finale non una data certa ma un evento: durata del contratto d’appalto?

La norma afferma che il termine va indicato o deve essere determinabile: tenga p

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22/04/2015 – Abbiamo il caso di un’azienda metalmeccanica che effettua lavori di manutenzione ed installazione impianti e sta per firmare un contratto di appalto che prevede una commessa di lavoro (manutenzione impianti di refrigerazione per una catena di supermercati) da effettuarsi per un periodo di 6 mesi. E’ possibile per la stessa azienda assumere circa 15 lavoratori con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di tale commessa del tutto straordinaria rispetto alla normale attività lavorativa? Vi è una previsione contrattuale (CCNL Metalmeccanica Confindustria) o di Legge che mi permette di sforare il limite previsto del 20%?

L’accordo sottoscritto il 24 settembre 2014( il testo lo può trovare sul

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