25/11/2016 – Se un azienda assume un tempo determinato e dopo la scadenza l’assume in somministrazione, è obbligata a rispettare lo “stacco” di 10 o 20 giorni. E se il primo contratto a tempo determinato era stato stipulato in sostituzione, è obbligatorio rispettare lo “stacco”.
Lo stacco è previsto soltanto tra un contratto a termine e l’altro. Ovvia
Leggi l'articolo21/11/2016 – Una dipendente assunta a tempo determinato dal 27/05/2014 e a cui sono state fatte 4 proroghe del contratto (l’ultima fino al 30.12.2016) è possibile cambiare il livello e mansione da aiuto commessa a commessa per esempio già in novembre?
La proroga postula lo stesso livello. Occorre fare un altro contratto.
Leggi l'articolo25/10/2016 – Deroghe alla norma dei tempi determinati: relativamente ai contratti collettivi aziendali, vorrei sapere se è possibile: 1. Fissare un periodo superiore a 36 mesi totali per la successione dei contratti a tempo determinato (art.19 comma 2 Dlgs 81/2015). 2. La riduzione dei periodi di intervallo tra i contratti a tempo determinato. 3. Con l’innalzamento a 48 mesi del periodo massimo aumentare il numero di proroghe a 7.
1. Sì perché previsto dall’art. 19, comma 2, del decreto legislativo n.
Leggi l'articolo17/10/2016 – Una società di nuova costituzione e in fase di apertura ha la necessità di assumere n. 5 dipendenti con applicazione del ccnl Istituzioni socio/assistenziali uneba, si chiede se si possa procedere con la stipulazione di tutte e cinque le assunzioni con contratto a tempo determinato, così come previsto dall’art. 23 c.2 e 3 del Dlgs 81/2015 anche se il contratto di riferimento nulla menziona sull’esenzione dei limiti numerici.
Per poter escludere dai limiti quantitativi l’assunzione a termine di lavo
Leggi l'articolo07/10/2016 – Chiedo se è obbligatorio inserire nella lettera di assunzione di un dipendente a tempo determinato la dicitura : “La informiamo infine che, fatte salve diverse disposizioni del CCNL applicato, qualora l’attività lavorativa da Lei prestata con la scrivente azienda superi i sei mesi per effetto del presente contratto ed eventuali precedenti a termine, nei dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro avrà un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato eventualmente effettuate in riferimento alle mansioni da Lei svolte nei rapporti a termine intercorsi.” Oppure è facoltativo inserire questa precisazione normativa , giusto per trasparenza. Perché una ditta non vuole che sia messa questa dicitura.
Sì, è obbligatorio: in alternativa si può far riferimento alla norma e dire &
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