27/03/2017 – Un’azienda ha stipulato un contratto a tempo determinato acausale con un lavoratore dal 01.10.2016 al 31.12.2016 e prorogato al 21.03.2017; si può effettuare una proroga dello stesso contratto per la sostituzione di una dipendente assente per maternità obbligatoria?

Si può fare senz’altro all’interno delle 5 proroghe nel quinquennio

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20/03/2017 – Un’azienda utilizzatrice di lavoro somministrato intende assumere a tempo determinato una lavoratrice il cui contratto di lavoro somministrato scade il 31/03/2017. Presso il somministratore la lavoratrice ha già usufruito di tutte le proroghe ma non ha superato i 36 mesi. L’azienda utilizzatrice vorrebbe assumerla dal 1 aprile, è possibile o deve rispettare il periodo cuscinetto?

La può assumere senza rispettare il periodo cuscinetto che trova applicazione t

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14/03/2017 – Stop and go nel caso di sostituzione maternità. Nel caso di un contratto a termine instaurato per sostituzione di una lavoratrice assente per maternità, una volta terminato il periodo della sostituzione si può proseguire lo stesso rapporto a termine apponendo una ragione diversa nella proroga? Oppure l’azienda deve far cessare il primo rapporto a termine e riassumere con un tempo determinato acausale? E se sì, deve rispettare lo stop and go tra l’uno e l’altro?

In via generale, è possibile prorogare il contratto a tempo determinato cambian

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10/03/2017 – Un lavoratore, assunto con contratto a termine da dicembre 2016 al 28.02.2017, può essere riassunto ancora a termine il 13.03.2017 anche se il CCNL Federpanificatori applicato al rapporto prevede che “l’intervallo per la riassunzione a termine del lavoratore ai sensi dell’art. 5, comma 3 ultimo periodo D.Lgs. n. 368/2001 come modificato dalla legge n. 92/2012 è fissato in 20 (venti) giorni nel caso di contratto di durata fino a 6 mesi e in 30 giorni nel caso di contratto di durata superiore a 6 (sei), per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine. Le Parti a livello nazionale convengono sull’assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato inerenti ai casi di sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro sia per legge che per contratto.” prevale la legge?

Vale senz’altro la legge che è il decreto legislativo 81/2015 e non il n.

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27/02/2017 – Un lavoratore a tempo indeterminato ha risolto il proprio contratto per dimissioni. Dopo poco tempo ha sottoscritto con la stessa azienda un contratto di lavoro a tempo determinato. Alla fine del contratto a tempo determinato, nel caso in cui il rapporto di lavoro si risolvesse per fine lavoro a termine, il lavoratore avrà diritto alla NASPI?

Sì, se ricorrono tutte le condizioni previste dal decreto legislativo n. 22/201

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