22/05/2024 – In riferimento alla domanda/risposta sotto riportata, volevo chiedere ( ma mi sono espresso male ), se doveva essere pagato per i casi sottoriportati il contributo dello 0.50 in caso di rinnovo: nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato stagionale dpr 1525/63, è vero che se un datore di lavoro ed un lavoratore procedono a stipulare un nuovo contratto a tempo determinato dopo il primo è un rinnovo, ma in questo caso non si paga lo 0.50. grazie chiedo gentilmente, un lavoratore è stato assunto a tempo determinato acausale dal 01/02/2024 al 15/05/2024. ora la cooperativa vorrebbe assumerlo dal 01/06/2024 al 30/09/2024 con contratto a tempo determinato STAGIONALE, in virtù di accordo aziendale; si tratta di rinnovo? Se a ottobre ritorna con contratto normale a tempo determinato ( quindi il contrario ), si tratta di rinnovo? In ogni caso è rinnovo tutte le volte che un datore di lavoro ed un lavoratore procedono a stipulare un nuovo contratto a tempo determinato dopo il primo. Tutto questo a prescindere dalla motivazione che si da’ al contratto.

Nel rinnovo di un contratto stagionale ex dpr n. 1525/1963 non va pagato lo 0,50

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20/05/2024 – Chiedo gentilmente, è consentito stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31/12/24, non considerando nel conteggio al fine dell’inserimento della causale ( 12 mesi ), i contratti stipulati prima del 5 maggio 2023?

I periodi acausali  antecedenti il 5 maggio 2023 sono azzerati e possono essere

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14/05/2024 – Buon pomeriggio, partendo dal presupposto che la disciplina attualmente vigente in materia di contratto a termine prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato di durata inferiore a dodici mesi senza alcuna causale; mentre, il superamento dei dodici mesi, anche mediante proroghe e/o rinnovi, è possibile solo nel rispetto delle seguenti condizioni giustificatrici: – nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015; – in assenza delle previsioni della contrattazione collettiva sopra citate, nei contratti collettivi applicati in azienda, e, comunque, entro il 31 dicembre 2024 (termine prorogato dalla L. 18/2024, di conversione del decreto Milleproroghe), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; – in caso di sostituzione di altri lavoratori. Se un’azienda assume un lavoratore a termine di durata iniziale di 15 mesi con una causale specifica delle ragioni determinative che giustificano il ricorso al tempo determinato, può prorogare lo stesso contratto indicando però una causale differente? Es primo rapporto 15 mesi SEGRETARIA PER ORDINI – proroga 3 mesi SEGRETERIA PER CONTABILITA’.

La proroga è un istituto che consente, con il consenso della lavoratrice, la pr

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03/05/2024 – Un’azienda ha assunto per 2 mesi il lavoratore A nel 2019 a tempo determinato; ora lo vorrebbe riprendere per altri 2 mesi dal 15/05/2024; essendo un rinnovo posso assumerlo senza causale essendo comunque nei 12 mesi?

Sì, lo può fare.

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17/04/2024 – Chiedo gentilmente, nel ccnl teatri (ex teatri stabili personale artistico ) all’art. 1 è evidenziato che al presente ccnl non si applica il limite di durata e di rinnovi di cui agli artt. 19 e 21 del dlgs 81/2015; non essendoci il limite di durata, si possono fare rinnovi fino all’infinito; fermo restando il contributo add.le naspi pari al 1.40%, l’aumento contributivo dello 0.50%, previsto per ogni rinnovo dall’art.2 comma 28 della legge 92/2012 ( così modificata dall’art.3 c.2 del d.l. 87/2018 ), è dovuto?

Credo che la risposta al suo quesito risieda nella lettura attenta dei commi 3,

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