27/07/2018 – – Una cooperativa sociale di tipo “B” ha in forza dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge 381/91, con contratto a termine. Essi sono stati inviati alla Cooperativa da enti quali ULSS, Comuni, SIL, etc. con progetti personalizzati per l’inserimento orientato ad una loro positiva integrazione sociale e lavorativa (come previsto dall’art. 2 del CCNL Cooperative Sociali). Per tali lavoratori è comunque applicabile il D.Lgs. 81/2015 per quanto riguarda la durata del contratto a termine, le causali, le proroghe etc., oppure la norma sul contratto a termine può essere disattesa vista la particolarità del caso ? – La medesima cooperativa impiega anche un lavoratore disabile (ex L. 68/99) con contratto a termine. Si chiede, vista la specialità della L. 68/99, se la durata massima del contratto a termine per il disabile in questione potrà superare gli attuali 24 mesi per effetto di future proroghe, oppure se in ogni caso la limitazione temporale è applicabile anche ai soggetti disabili di cui alla L. 68/99.

Di per se stesso, il D.L. n. 87/2018 non ha fatto alcuna eccezione: si potrebbe,

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26/07/2018 – In relazione all’entrata in vigore del decreto dignità, chiediamo se sia possibile stipulare dopo la fine di un contratto a termine, un contratto a chiamata senza obbligo di risposta, sempre a tempo determinato, senza indicarne la causale? Nel caso affermativo, dobbiamo aspettare i 10 (o 20) giorni di stacco?

Il contratto a chiamata non è interessato dalla riforma. Quindi nulla cambia (n

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25/07/2018 – Tra le novità introdotte dal Decreto Legge 87/2018 – Decreto Dignità, nella nuova disposizione dell’Art. 19 si legge “fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi, la durata dei contratti a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore, non può superare i 24 mesi”Il ccnl metalmecanica Api Confimi, nell’accordo di rinnovo in vigore, all’Art 4, disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato, recependo pari pari la normativa precedente in vigore sui contratti a termine, quindi indicando in 36 mesi la durata massima dei contratti a tempo determinato intercorsi tra lo stesso lavoratore e datore di lavoro. La disposizione contenuta nel ccnl in questione (massimo durata 36 mesi) è da ritenersi valida e supera la disposizione del Decreto Legislativo?

A mio avviso, è in vigore la norma che fa salva le regole della contrattazione

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24/07/2018 – Viste le novità normative in tema di lavoro a termine, nel caso in cui si dovessero assumere a tempo determinato delle persone pensionate, come possiamo agire? Sarebbe possibile indicare “PENSIONE” come causale?

Assolutamente no, in quanto la causale deve essere una riferibile alle esigenze

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23/07/2018 – Proroga contratto a termine. Una lavoratrice somministrata aveva lavorato nel 2017 presso un’azienda per circa 5,5 mesi con mansioni riferite al livello D2 Grafica Industria. La stessa azienda utilizzatrice l’ha poi assunta con contratto a termine nel 2018 (dal 01/02 al 04/09) per motivi sostitutivi legati ad un’assenza per maternità, inquadrandola al livello C1 del ccnl Grafica Industria (immutata la categoria legale). Se si volesse prorogarla fino al 12° mese (cioè fino al 31/01/2019) sarebbe possibile, considerando che la proroga avverrebbe senza motivazioni (la sostituita rientra al 05/09/2018) e considerando il periodo di somministrazione effettuato nel 2017 ? Il dubbio sorge più che altro per la proroga senza motivazioni di un contratto nato per ragioni sostitutive. Per il periodo di somministrazione, esso dovrebbe valere solo ai fini del raggiungimento dei 24 mesi totali, ma solo qualora le mansioni svolte fossero dello stesso livello e categoria legale…

Il contratto può essere prorogato in quanto per i contratti in essere alla data

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