10/07/2020 – In data 11 maggio 2020 é stato assunto un lavoratore in sostituzione di dipendente assente (perché soggetto a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per Covid-19) fino al 20 giugno 2020. Il lavoratore sostituito é ora rientrato ma l’azienda ha del lavoro per la stagione estiva (fanno manutenzione giardini) e vorrebbe proseguire il rapporto con il sostituto fino almeno al 30 settembre. Il decreto Cura Italia consente la proroga e/o rinnovo solo ai contratti in essere al 23 febbraio, quindi, se non sbaglio, questo caso é escluso. Dovrei cessare il rapporto attendere lo stop& go e poi rinnovare, ma non ho causali da apporre. Ha qualche soluzione alternativa per mantenere in vita il rapporto?

Ha ragione, il cura Italia esclude i contratti a termine che non erano in essere

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29/06/2020 – Ho in carico un lavoratore somministrato dal 01/02/2020 al 30/06/2020. Posso assumenrlo direttamente fino al 31/01/2021 senza causale? o la devo obbligatoriamente mettere?

A normativa attuale (art. 93 DL n. 34) il contratto acausale non può superare i

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26/06/2020 – Una cooperativa ha 4 contratti a termine in scadenza. Vuole procedere alla trasformazione a tempo indeterminato solo di 2 persone. Uno dei due lavoratori esclusi e che quindi vogliono far terminare con la scadenza prefissata, ha presentato (dopo che la cooperativa ha deliberato chi trasformare e chi no) manifestazione scritta del diritto di precedenza, sostenendo anche che avendo un titolo di studio e anzianità superiore ha diritto lui alla trasformazione a tempo indeterminato e non le altre due lavoratrici scelte dall’azienda. Chiediamo se l’azienda è obbligata a trasformare il dipendente in questione, “tornando indietro” nella decisione già comunicata a una delle altre due lavoratrici scelte, o se il diritto di precedenza vale solo per le nuove assunzioni e non per le trasformazioni di contratti già in essere.

Il diritto di precedenza opera soltanto per le nuove assunzioni a tempo indeterm

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24/06/2020 – Un lavoratore somministrato con contratto dal 24.10.2019 al 30.06.2020, può essere assunto dall’azienda utilizzatrice direttamente dal 01.07.2020 (quindi senza lo stop and go) senza causale? Se si anche fino al 23.10.2020? quindi entro 12 mesi?

Con la norma attuale  (art. 93 dl n. 34) senza causale è fino al 30 agosto. La

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22/06/2020 – Lavoratrice assunta a tempo determinato l’11.3.2019 e cessata per scadenza del contratto il 10.3.2020. L’azienda é in FIS, vorrebbe procedere al rinnovo del contratto a tempo determinato ai sensi dell’art.93 del DL 34/2020 (rinnovo senza causale) a far data dal 1.7.2020. La dipendente può essere riassunta e posta in FIS?

Se la riassunzione è dal 1 luglio la lavoratrice deve lavorare, anche ad orario

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