24/05/2021 – Abbiamo il caso di un’azienda del settore metalmeccanico artigiano che vorrebbe assumere direttamente 1 lavoratore a termine. La ditta ha 7 lavoratori a tempo indeterminato e 2 lavoratori a termine con agenzia di somministrazione. Dall’art. 25 del “CCNL METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA – Aziende artigiane” il limite dei rapporti a termine è 4. Da normativa andrebbe conteggiato anche il limite del 30% dei contratti a termine + somministrati che sarebbe : 7×30%=2 Avendo già in forza 2 somministrati a termine, secondo lei, è possibile assumere personale a termine visto che il limite previsto dal CCNL è 4? In caso affermativo, Lei considererebbe il conteggio = massimo 4 (da intendersi contratti a termine + somministrati) o 4 contratti a termine e max 30% di somministrati?

Da quanto si evince dall’articolo contrattuale ritengo che il limite di quattr

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14/05/2021 – Vorrei il suo parere in merito al caso prospettato : dipendente assunto con contratto a tempo determinato ACAUSALE che per effetto delle varie proroghe concesse anche dai decreti COVID ha già raggiunto il totale dei 24 mesi totali. Le chiedo se ritiene possibile prorogare il contratto per ulteriori per ulteriori 12 mesi con “contratto in deroga assistita” (INL), motivato da sostituzione di lavoratori assenti, visto che attualmente in azienda ci sono due dipendenti in astensione per maternità.

Si, è possibile attivando la richiesta all’Ispettorato territoriale del Lavor

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12/05/2021 – Un’azienda ha assunto un apprendista dal 22/10/2010 al 21/05/2015 decidendo, al termine del periodo formativo, di non qualificarlo e quindi non proseguire il rapporto. Si chiede se ora sia possibile assumere la stessa persona con contratto a termine senza causale.

Si, è possibile.

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28/04/2021 – Avrei bisogno di un suo parere in merito alla possibilità di cambio mansione con conseguente passaggio al livello superiore, per un dipendente assunto con contratto a tempo determinato Acausale a Gennaio 2020 e successivamente prorogato per effetto dei vari Decreti fino a Giugno 2021

La cosa è possibile, con il consenso scritto del lavoratore (è una elevazione

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27/04/2021 – Causale licenziamento per fine del periodo di comporto – Nell’effettuare la comunicazione di cessazione per licenziamento per superamento del periodo di comporto, tra le causali vengono indicate le seguenti: licenziamento per GMO, licenziamento per GMS o Altro; tra le esclusioni del blocco dei licenziamenti vi rientra il licenziamento per superamento del periodo di comporto: in tale ipotesi è corretto indicare nell’Unilav quale causale il GMO?

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è “assimilabile” a

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