26/02/2025 – Buongiorno, abbiamo il caso di un lavoratore somministrato assunto tramite agenzia dal 09/07/2024 al 28/02/2025. L’azienda vuole procedere con una assunzione a termine diretta dal 01/03/2025 al 30/06/2025. Conferma che non è necessario il rispetto dello stop and go e che non sono necessarie le causali dato che la somma dei rapporti è inferiore ai 12 mesi?
Concordo con le sue conclusioni.
Leggi l'articolo13/12/2024 – Buonasera, un’impresa non svolge attività stagionale (l’attività non rientra nell’elenco allegato al DPR 1525/1963), ma occupa lavoratori che prestano la propria opera unicamente in riferimento a servizi richiesti da clienti che rientrano nella suddetta categoria (attività stagionali in ambito turistico). Per l’impresa in questione, è possibile attivare contratti a tempo determinato stagionali, con tutte le deroghe alla normativa generale dei contratti a termine che ne conseguono?
L’art. 11 del collegato lavoro approvato in via definitiva dal Senato il giorn
Leggi l'articolo09/12/2024 – Chiedo gentilmente, un lavoratore è stato assunto il 01/01/2024 a tempo determinato per sostituzione di maternità fino al 31/12/2024; si potrebbe ora proseguire con una proroga Acausale fino al 31/12/2025, visto che 12 mesi ACAUSALI non li ha fatti?
Se il rapporto supera la soglia dei 12 mesi è obbligatorio inserire una causale
Leggi l'articolo26/11/2024 – Buongiorno, abbiamo il caso di una dipendente assunta presso un pubblico esercizio, a tempo determinato dal 01/01/2024 al 31/12/2024. La dipendente è in maternità anticipata per rischio mansione da giugno 2024, data presunta del parto 02/12/2024. L’azienda vorrebbe prorogare il contratto a termine per un altro anno avendo lei svolto solo 12 mesi. Le causali sono le medesime previste per gli altri lavoratori? O per il fatto che la dipendente si trovi in maternità devono essere fatte delle considerazioni diverse?
Le causali sono le stesse.
Leggi l'articolo04/11/2024 – Buongiorno, ditta che applica CCNL tessile artigianato, che all’art 69 lettera c) recita: C) Durata complessiva massima del rapporto Ai sensi dell’art. 19, comma 2, prima parte, del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 81/2015, qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. le chiedo quindi posso procedere a prorogare, sempre entro le 4 proroghe e con causale, una dipendente per 36 mesi rispetto ai 24 definiti dalla legge?
La norma fa salve le determinazioni previste dalla contrattazione collettiva. Qu
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