06/10/2021 – Dipendente in somministrazione per 2 mesi con agenzia interinale. Assunta poi per la stessa mansione in sostituzione di maternità. Il contratto può avere comunque una durata massima di 12 mesi (sommando anche la somministrazione) o essendoci la causale della sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto è possibile prorogare oltre i 12 mesi?
Ogni contratto a termine può avere una durata complessiva di 24 mesi: la prorog
Leggi l'articolo30/09/2021 – Un lavoratore è stato assunto a maggio 2020 a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato a settembre 2020; successivamente a febbraio 2021 si è dimesso; ora l’azienda lo riassumerebbe a tempo determinato senza causale in base all’art. 41…si considera come rinnovo, visto che era stato trasformato a tempo indeterminato ed era già stato recuperato il contributo addizionale?
È un nuovo contratto a termine: quindi, un rinnovo.
Leggi l'articolo30/09/2021 – Buongiorno Dott. Massi con riferimento al quesito a suo tempo posto e alla risposta da Lei fornita, vista l’impossibilità di procedere entro breve termine alla stipula del “contratto in deroga assistita “presso l’Ispettorato del lavoro per l’ingente mole di lavoro, ritiene possibile la prosecuzione del contratto applicando le maggiorazioni dovute per i giorni intercorrenti dalla scadenza del contratto e fino alla firma del nuovo contratto in deroga ? Rimango in attesa di un gradito e sollecito riscontro . Cordiali saluti Vorrei il suo parere in merito al caso prospettato : dipendente assunto con contratto a tempo determinato ACAUSALE che per effetto delle varie proroghe concesse anche dai decreti COVID ha già raggiunto il totale dei 24 mesi totali. Le chiedo se ritiene possibile prorogare il contratto per ulteriori per ulteriori 12 mesi con “contratto in deroga assistita” (INL), motivato da sostituzione di lavoratori assenti, visto che attualmente in azienda ci sono due dipendenti in astensione per maternità. Si, è possibile attivando la richiesta all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente per territorio. Occorre sapere che: A) il contratto può essere stipulato per un massimo di 12 mesi. Se si dovesse fissare una durata inferiore non sarà possibile prorogare il contratto fino al termine massimo; B) è obbligatorio inserire la causale; C) non è necessaria, come in passato, la presenza di un rappresentante sindacale accanto al lavoratore; D) occorre rispettare lo stop and go; E) il funzionario dell’Ispettorato ha un compito notarile e non certificativo del contratto: qualora lo si volesse certificare sarà necessario adire una delle commissioni di certificazioni previste dall’art. 75 del decreto legislativo n. 276/2003.
Se va oltre il termine massimo previsto dalla legge (24 mesi o il termine divers
Leggi l'articolo30/09/2021 – Buongiorno, chiedo gentilmente se un’addetta alle pulizie negli istituti scolastici ( CCNL COOPERATIVE SOCIALI) può essere assunta con contratto a termine di tipo STAGIONALE dal 20.09.2021 al 30.06.2022 considerando che il rapporto di lavoro è legato alla periodicità dell’anno scolastico.
La stagionalità deve essere prevista dalla contrattazione collettiva, anche azi
Leggi l'articolo02/09/2021 – Buongiorno,nel caso di prima assunzione a termine per sostituzione di maternità di lavoratrice X, successivo rinnovo per sostituzione di maternità di lavoratrice Y (utilizzando il DL 41/2021), ora è possibile effettuare una proroga (la prima), senza chiudere il contratto, per la sostuzione di maternità di lavoratrice Z?
Si, è possibile, atteso che il contratto prorogato è in sostituzione di lavora
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