02/12/2021 – Buongiorno, in merito alla possibilità di effettuare proroghe di contratti a termine anche oltre i primi 12 mesi senza il necessario inserimento di causale, per una volta sola e fino al 31 dicembre 2021 (come previsto in ultimo dal Decreto Sostegni), si chiede quanto segue: è possibile prorogare senza causale oltre i primi 12 mesi anche contratti la cui data di scadenza sia esattamente il 31 dicembre, chiaramente effettuando la proroga entro tale data, oppure si considera la proroga decorrente dal 01/01/2022 e pertanto con causale obbligatoria?

La proroga può ben essere fatta prima della scadenza  (in prossimità della st

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26/11/2021 – Un’azienda assume nel 2010 per la prima volta a tempo determinato senza causale per due soli mesi senza effettuare proroghe. Successivamente nel 2021 con lo stesso lavoratore e per la stessa qualifica, l’azienda opera un rinnovo senza causale, ai sensi dall’art. 17 del Decreto Legge del 22/03/2021 n. 41 in deroga covid: il rinnovo inizia il 01/06/2021 e scade il 31/07/2021. Al 31/07/2021 il rinnovo viene prorogato una prima volta fino al 31/08/2021 (prima proroga) e una seconda volta fino al 30/12/2021 (seconda proroga). Il nostro quesito è il seguente: 1. l’azienda poteva utilizzare le proroghe fino al 31/12/2021, o doveva effettuare un rinnovo della durata max di dodici mesi senza fare proroghe; 2. e se l’azienda ha operato correttamente nel fare le due proroghe può fare una terza proroga e per quale periodo massimo.

La norma afferma che nel periodo compreso tra il 25 marzo (è la data di entrata

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17/11/2021 – Buongiorno, si chiede conferma se ad oggi si possano effettuare rinnovi o proroghe di contratti a termine di lavoratori che non erano in forza alla data del 23/03/2021 (data di entrata in vigore del D.L. 41/2021 c.d Decreto Sostegni). I rinnovi e le proroghe di contratti a termine si possono effettuare anche per aziende che non stanno materialmente usufruendo degli ammortizzatori sociali?

 Si può fare: le integrazioni salariali non rientrano nella casistica appena e

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17/11/2021 – Azienda che applica il ccnl metalmeccanica api confimi, ha in corso un contratto di somministrazione con un lavoratore dal 02/11/2021 al 30/04/2022. Se l’azienda intendesse assumere direttamente il lavoratore al termine della somministrazione in data 01/05/2022 con contratto a tempo determinato per la durata di sei mesi con lo stesso inquadramento e mansioni, dovrebbe rispettare lo stop & go? il nuovo contratto dovrà avere la causale?

Lo stop and go è previsto tra due contratti a termine e non tra contratti ontol

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17/11/2021 – Buongiorno Dott. Massi Un’azienda che applica il CCNL Metalmeccanica Industria soggetta all’obbligo del collocamento obbligatorio, ha assunto un disabile a tempo determinato ‘acausale’ dal 19/01/21 al 18/07/21, prorogando il rapporto al 18/01/2022. In gennaio 2022 sarà possibile fare un’altra proroga ‘acausale’ del contratto a tempo determinato poiché riferito a un disabile oppure l’ulteriore proroga può avvenire solo in presenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero di sostituzione di altri lavoratori oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria? Eventualmente si potrebbe anticipare la proroga entro il 31/12/2021 applicando l’art. 93 del D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” (proroga per un periodo massimo di 12 mesi, durata massima complessiva di 24 mesi, per una sola volta del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015)?

Il Decreto dignità, quando ha introdotto le causali, ha “dimenticato” la pa

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