07/07/2023 – Buongiorno Dott. Massi Un’azienda, con CIGO aperta per tutte le maestranze, ha la reale necessità di assumere 2 lavoratori a termine per sostituire altrettanti dipendenti che si sono dimessi. L’art. 20 del D.Lgs. 81/2015 pone un divieto assoluto di assunzione a termine nelle unità produttive in sospensione o riduzione di orario. La domanda è la seguente: l’inosservanza di tale divieto incide anche sulla CIGO (nel senso che potrebbe essere revocata o quanto meno l’INPS potrebbe creare problemi), oppure l’unico rischio dell’azienda è quello di vedersi converire il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato ?

Il divieto dell’art. 20 del decreto legislativo n. 81/2015 opera se l’assunz

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27/06/2023 – Domanda: Egr. Dott. Massi, buongiorno Abbiamo la seguente casistica per quanto riguarda il contratto a termine. Dipendente assunto con contratto a termine a-causale il 17.01.2023 fino al 16.04.2023 e prorogato fino al 15.07.2023. L’azienda è intenzionata a cessare il contratto con il dipendente in data 15.07.2023 per poi riassumerlo a settembre 2023. Il rinnovo che provvederemo a stipulare a 09/2023, visto che si riferisce ad un contratto a tempo determinato ante Decreto Legge n. 48 del 04 maggio 2023, richiede sempre l’esistenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015? Oppure è possibile stipulare un rinnovo a-causale in quanto la durata del rinnovo non eccederà i 12 mesi? In sede di conversione del decreto n. 48 è stato approvato un emendamento in base al quale per tutti i contratti stipulati a partire dal 5 maggio vengono azzerati i precedenti periodi. Ciò significa che a settembre tutto ricomincia dall’inizio e potrete assumere la persona con un nuovo contratto acausale. Con un altro emendamento è stato, poi, previsto che tutti i rinnovi che si riferiscono a rapporti entro il primi 12 mesi (purché con questi non si superi tale soglia), possono essere stipulato senza l’apposizione di alcuna condizione. La norma entrerà in vigore con la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale cosa che dovrà avvenire entro il 4 luglio. Buongiorno Dott. Massi una precisazione e conferma in merito al quesito sopra esposto: Nel caso il rinnovo stipulato a settembre2023 avesse una durata di 6 mesi (superando quindi i 12 mesi dalla prima assunzione gennaio 2023 ) sarà necessario apporre la causale ?

Con i due emendamenti approvati e che entreranno in vigore con la legge di conve

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21/06/2023 – Egr. Dott. Massi, buongiorno Abbiamo la seguente casistica per quanto riguarda il contratto a termine. Dipendente assunto con contratto a termine a-causale il 17.01.2023 fino al 16.04.2023 e prorogato fino al 15.07.2023. L’azienda è intenzionata a cessare il contratto con il dipendente in data 15.07.2023 per poi riassumerlo a settembre 2023. Il rinnovo che provvederemo a stipulare a 09/2023, visto che si riferisce ad un contratto a tempo determinato ante Decreto Legge n. 48 del 04 maggio 2023, richiede sempre l’esistenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015? Oppure è possibile stipulare un rinnovo a-causale in quanto la durata del rinnovo non eccederà i 12 mesi?

In sede di conversione del decreto n. 48 è stato approvato un emendamento in ba

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20/06/2023 – Azienda che applica ccnl metalmeccanici industria attiva da febbraio 2023, prima assunzione a tempo indeterminato 01/02/2023, in caso di assunzioni a tempo determinato ai fini dell’esclusione dal limite legale del 20%, può usufruire dell’esclusione prevista per la fase di avvio nuove attività anche se il ccnl non prevede nulla in tal senso?

L’art. 23, comma 2, lettera a) del decreto legislativo  n. 81/2015 prevede ch

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12/06/2023 – Buongiorno, un dipendente assunto con contratto a termine vuole recedere dal contratto per motivi personali prima della scadenza del termine del contratto. L’azienda è d’accordo. In questo caso si può procedere con la procedura telematica delle dimissioni indicando risoluzione consensuale?

Il rapporto può essere risolto anche in via consensuale.

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