04/12/2023 – Buongiorno dott. Massi, la presente per chiedere un confronto in merito alla seguente posizione: abbiamo il caso di lavoratore assunto con contratto a termine acausale dal 06/04/2023 fino al 31/12/2023, ora l’azienda intende prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi, fino al 31/12/2024. In riferimento D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023 e la circolare n.9 del 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la proroga in questione può essere effettuata senza l’indicazione della causale in quanto si riferisce ad un contratto stipulato ante 05/05/2023, con scadenza successiva a tale data e per la durata massima di 12 mesi.

Si, lo può fare: l’interpretazione estensiva, adottata dalla circolare n. 9,

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04/12/2023 – Un’azienda (CCNL Metalmeccanica API) ha assunto un operaio il 30/10/2023 a tempo determinato ma ha presentato dei certificati di malattia dal 14/11 fino al 01/12/2023 Secondo quanto previsto dall’Inps, trattandosi di rapporto a tempo determinato il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall’Inps. Il nostro dubbio è se questa limitazione si riferisce alla sola indennità economica a carico Inps e quindi il datore di lavoro deve comunque riconoscere l’integrazione a carico azienda per tutta la durata della malattia?

Alla scadenza naturale del contratto cessa ogni obbligo del datore di lavoro.

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23/11/2023 – Buongiorno dott.Massi, con la presente, Le sottopongo il seguente quesito in riferimento alla proroga di un contratto a termine. Ecco il caso specifico: Lavoratore assunto in data 01/02/2023 con scadenza contratto il 31/12/2023 (l’azienda è intenzionata a prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi). In riferimento al D.L. n. 48/2023 del 04/05/2023, possiamo prorogare acausale il contratto a termine solo fino al 03/05/2024 oppure è fattibile prorogare acausale il contratto per ulteriori 12 mesi alla scadenza dello stesso e quindi fino al 31/12/2024?

Secondo il Ministero del Lavoro (circolare n. 9/2023, quinto capoverso della pen

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22/11/2023 – Buongiorno, la presente per richiedere una cortese delucidazione circa il caso che segue: dipendente assunta a termine il 01.09.2022 fino al 30.11.2022; è stata fatta la prima proroga fino al 31.05.2023; successivamente è stata fatta la seconda proroga con causale fino al 30.11.2023; ora l’azienda Cliente richiede proroga di ulteriori 10 mesi. Secondo lei vi sono problematiche nell’applicazione della normativa?

Non mi sembra che ci siano problematiche atteso che le proroghe sono 4 in 24 mes

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08/11/2023 – Gentilissimo Dott. Massi, un lavoratore padre con figlio minore di un anno, che ha fruito dei 10 giorni di congedo padre, si è dimesso con procedura ITL. Lo stesso aveva un contratto a termine che scadeva al 31/12/2023. La normativa prevede che, in caso di dimissioni di lavoratore padre, lo stesso non debba rispettare il preavviso, inoltre, il datore di lavoro è obbligato a pagare l’indennità sostitutiva del preavviso e il ticket NASPI. Il lavoratore in questione però è a tempo determinato, a suo avviso è dovuta comunque l’indennità sostitutiva del preavviso (parliamo di 2 settimana in base al ccnl applicato dall’azienda)?

In linea generale il preavviso non è previsto nel contratto a tempo determinato

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