13/10/2025 – Buongiorno, l’art.51 del CCNL Servizi di Pulizia – Aziende Industriali, in merito al trattamento economico per malattia per gli operai, prevede sia corrisposto: a) a partire dal primo giorno lavorativo di assenza e fino al 180° giorno, un’integrazione del trattamento INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale (art. 18, ultimo comma) netta; b) dal 181° giorno al 270° corresponsione del 50% della retribuzione globale Abbiamo il seguente caso: dipendente con un evento di malattia a febbraio 2025. Ha ripreso il lavoro. Poi nuovo evento di malattia dal 10 aprile al 19 settembre 2025. Quindi nuovo evento di malattia dal 19 settembre a tutt’oggi, senza ripresa del lavoro. In questo caso, per il conteggio dei giorni ai fini del trattamento economico al 100% o al 50% si considerano i giorni di tutti gli eventi malattia occorsi nel 2025? Oppure ogni inizio malattia comporta un conteggio a sé stante che riparte da zero? Visto che dopo i 270 giorni, secondo il CCNL non spetta integrazione ditta, se la malattia continua anche a cavallo d’anno, nel 2026 a cosa ha diritto la dipendente, indennità Inps e non integrazione a carico azienda?
Le assenze si computano per malattia in sommatoria prendendo a parametro di ca
Leggi l'articolo07/10/2025 – Buongiorno dott. Massi, in materia di dimissioni per fatti concludenti le chiedo un confronto in merito alla seguente situazione: lavoratore assente dal 22/09 l’azienda applica il CCNL Metalmeccanica Artigianato, il CCNL prevede che “L’azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso del lavoratore con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi: assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo o alle ferie nel periodo di un anno civile” l’azienda ha inviato lettere di contestazione disciplinare per le assenze dei giorni 22/09 – 23/09 e 24/09, le tre lettere sono state inviate tramite raccomandata e risultano tutte consegnate ad oggi il lavoratore non ha prodotto le sue giustificazioni e non è più rientrato al lavoro Al fine di attivare la procedura delle dimissioni per fatti concludenti, i 15 giorni possono decorrere dal 22/09, considerando che il lavoratore non ha dato le proprie giustificazioni e l’azienda non ha concluso il provvedimento disciplinare?
Per le dimissioni dovute a fatti concludenti i 15 giorni di assenza ingiustifica
Leggi l'articolo06/10/2025 – Buongiorno Dott. Massi, riguardo ai limiti numerici riguardanti i tirocini, nel caso di azienda con oltre 20 dipendenti, per gli extracurricolari è previsto il limite del 10% del totale dipendenti. Per i tirocini curricolari vige lo stesso limite? o si rimanda alla convenzione dell’ente promotore. Nel caso specifico, la convenzione dell’ente promotore, cita “Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in tirocinio/stage di formazione ed orientamento tale da consentire un adeguato tutoraggio e accompagnamento in azienda, su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della Legge 196/1997”. Precisa poi che ogni tutor non possa avere più di 5 tirocinanti.
La percentuale è sempre il 10%. Alcune regioni, come, ad esempio, la Lombardia,
Leggi l'articolo03/10/2025 – Buongiorno dott. Massi. Le sottopongo un quesito sulla durata del periodo di preavviso. Il CCNL Cooperative Sociali ad esempio per il livello C2 stabilisce la durata del preavviso in 30 giorni per anzianità inferiori a tre anni e in 45 per anzianità superiori. Il calcolo dell’anzianità, a questi fini, va fatto nel momento in cui vengono rassegante le dimissioni o consegnata la lettera di licenziamento o va presa a riferimento l’anzianità al termine presunto del rapporto di lavoro? Personalmente ritengo più corretto prendere a riferimento la data di intimazione del licenziamento o in cui sono rassegnate le dimissioni.
Sono, perfettamente, d’accordo: le date da prendere in considerazione sono que
Leggi l'articolo01/10/2025 – Buongiorno. in merito alla maxi deduzione del costo del lavoro in vigore fino al 2027, ho una dipendente assunta a tempo determinato attualmente fino al 31/12. Se dal 1° gennaio , la stessa venisse assunta in una ditta che non ha altri dipendenti, si potrebbe applicare tale deduzione? Come si considererebbe il requisito dell’incremento? E se sì, per quanti anni?
Sul punto, la circolare n. 1 del 20 gennaio 2025 dell’Agenzia delle Entrate sp
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