14/12/2023 – Gent.mo Prof. Massi, le pongo il seguente quesito: abbiamo il caso di un lavoratore assente per infortunio sul lavoro dal 13.06.2023 al 19.11.2023. In data 20.11.2023 il lavoratore presenta in azienda un certificato di continuazione dell’infortunio sino alla data del 22.12.2023. Su quest’ultimo certificato riceviamo in data 28.11.2023 dall’Inail la comunicazione di “segnalazione caso di dubbia competenza” – art. 2 comma 1, Convenzione Inail/Inps del 15.12.2014 – dove ci comunica di aver escluso l’indennizzabilità dell’evento quale infortunio/malattia professionale dal 20.11.2023 e di aver segnalato la pratica all’Inps e che andranno comunque a corrispondere loro al lavoratore l’indennità per malattia . Sulla base di quanto comunicatoci, al fine di una corretta gestione dell’assenza e del relativo trattamento economico spettante al lavoratore, può confermarmi se è corretto procedere in questo modo: 1) indicare sul lul assenza per infortunio dal 01.11.2023 al 19.11.2023; 2) indicare assenza per malattia dal 20.11.2023 al 22.12.2023; 3) erogare la carenza a carico del datore di lavoro; 4) non indicare l’indennità a carico dell’inps (visto e considerato che sarà l’inail ad erogare l’indennità direttamente al lavoratore e poi perchè la relativa indennità anticipata andrebbe evidenziata in Uniemens); 4) indicare assenza per infortunio dal 01.11.2023 al 19.11.2023 e malattia dal 20.11.2023 al 22.12.2023 per determinare quanto di competenza della cassa edile (nonostante ad oggi siamo in possesso del solo certificato di continuazione di infortunio. Altro quesito: non avendo un certificato di malattia, l’azienda può fare richiesta di visita medica fiscale?

Il percorso delineato mi sembra corretto. La visita fiscale la può senz’altro

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12/12/2023 – Salve sono a chiedere tale quesito: contratto a tempo determinato dal 26/04/2023 al 25/10/2023, poi prorogato fino al 31/12/2023, secondo lei quanti mesi ho ancora come acausale (direi che siamo d’accordo sul fatto che ho altre tre proroghe)?

La risposta è nel settimo capoverso della penultima pagina della circolare n. 9

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05/12/2023 – Buongiorno con la presente siamo a chiedervi nel caso di azienda metalmeccanica industria che ha erogato i 200€ di welfare, tale somma è da conteggiare all’interno del limite dei 258,23€ esenti?

Sì.

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04/12/2023 – Buongiorno vi contattiamo per un chiarimento in merito ad un lavoratore avente un prestito aziendale con un tasso di interesse concordato pari allo 0% mentre il tasso ufficiale di sconto è il 5%. Il 50% di tale differenza è pari ad € 265, vi chiediamo quindi visto il superamento dei limite dei 258,23 se tale somma in assenza di altri benefit deve essere assoggetta per intero ai fini fiscali e contributivi?

A mio avviso, il superamento del limite comporta l’assoggettamento per intero.

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04/12/2023 – Buonasera, poniamo il seguente quesito riguardante la possibile erogazione simultanea di buoni carburante e ticket restaurant elettronici all’interno di un’Azienda che applica il CCNL Edilizia Industria. Attualmente, la quasi totalità del personale dipendente beneficia di buoni carburante, erogati conformemente al massimale previsto dalla Legge. L’Azienda sta valutando l’introduzione dei ticket restaurant elettronici, con un importo giornaliero di 8 euro. Desideriamo comprenderne la compatibilità con i fringe benefit già in atto e se, secondo la nostra interpretazione, possano essere erogati in aggiunta agli stessi. Vi è qualche impedimento in merito alla cumulabilità dei fringe benefit e ticket restaurant? A Nostro avviso quest’ultimi possono essere erogati in aggiunta ai fringe benefit. Inoltre, vorremmo conoscere la sua opinione circa l’eventuale ostacolo derivante dal fatto che l’Azienda provvede attualmente al pagamento quotidiano del pranzo in trattoria per i propri dipendenti. Potrebbe questa pratica ostacolare il rilascio dei ticket restourant? Ringraziamo anticipatamente per la risposta e rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

I ticket restaurant possono essere erogati in aggiunta ai fringe benefit ed il f

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