14/05/2024 – Buongiorno dott. Massi, Le chiedo un confronto in merito all’ applicazione di una tantum erogata in due tranches a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL (avvenuta il 31/03/2018) e la sottoscrizione del rinnovo contrattuale (avvenuta il 16/02/2024). Se un’ azienda chiude e riapre cambiando contratto applicato (nel 2021) e i dipendenti vengono riassunti nella nuova azienda mantenendo la data convenzionale uguale alla data di assunzione del rapporto attivato con l’ azienda cessata, secondo Lei la tantum è da corrispondere per intero a copertura del periodo dal 2018 al 2024 tenendo in considerazione la data convenzionale o riproporzionata considerando la data in cui viene applicato il nuovo contratto dal 2021 al 2024? Nello specifico abbiamo il caso di un’ azienda che prima del 2021 applicava il contratto del commercio/terziario e dal 2021 applica il CCNL degli Studi Professionali (rinnovato il 16/02/2024).

Il cambio di CCNL a far data da un certo giorno, implica situazioni diverse. Di

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13/05/2024 – Buongiorno Dott. Massi, avrei necessità di capire quali tipologie di inquadramento è possibile applicare per la gestione dell’attività lavorativa della moglie del socio della sas in cui ella stessa è la socia accomandataria.

Il socio accomandatario nelle sas, che risponde solidalmente ed illimitatamente

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09/05/2024 – Buongiorno Dott.Massi, un’ azienda che applica il CCNL TELECOMUNICAZIONI deve corrispondere, come previsto all’art. 56, l’elemento di garanzia retributiva ai propri dipendenti. Ai fini della maturazione dell’elemento viene specificato che, nell’anno precedente, lo stesso matura se la prestazione di lavoro è almeno pari a 15 gg. Secondo lei, nell’ipotesi in cui, per alcuni mesi del 2023, i dipendenti siano stati in cassa integrazione a zero ore, l’elemento di garanzia retributiva è dovuto?

A mio avviso, salvo che il CCNL non preveda diversamente, per i periodi di integ

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09/05/2024 – Puo’ un lavoratore assunto con la qualifica di dirigente essere distaccato in altra società facente parte di un ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA, sempre con l’interesse del distaccante ovviamente?

È un fatto abbastanza inusuale atteso che il dirigente, pur essendo lavoratore

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08/05/2024 – Buongiorno dott. Massi, in riferimento al rinnovo contrattuale degli Studi Professionali, le chiedo un confronto in merito alla maturazione del rateo di 14ma durante il congedo di maternità obbligatorio/parentale della lavoratrice. Il testo riporta quanto segue: Articolo 142 – Tredicesima mensilità In coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso il datore di lavoro, così come previsto dall’articolo 130. Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per maternità e paternità e per il congedo parentale di cui al precedente Titolo XXII del presente contratto la lavoratrice o il lavoratore padre hanno diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità. Articolo 143 – Quattordicesima mensilità In coincidenza con il periodo delle ferie e non oltre il 30 giugno di ogni anno verrà corrisposto a tutti i lavoratori una quattordicesima mensilità di importo pari a una mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno. Il pagamento della quattordicesima mensilità avverrà comunque anche nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l’elaborazione del libro unico del lavoro. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno e in tutti gli altri casi valgono le disposizioni del precedente articolo. Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell’entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima, di importo almeno pari a quello del premio ferie di cui sopra; ove la parte di mensilità eccedente non raggiunga l’intero importo della quattordicesima mensilità di cui sopra, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare del premio stesso e l’importo in atto percepito. Non sono assorbibili nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. La lavoratrice durante il congedo obbligatorio/parentale matura il rateo di 14ma? Stando alla frase: ‘Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno e in tutti gli altri casi valgono le disposizioni del precedente articolo.’, in tutti gli altri casi, rientra anche il congedo obbligatorio/parentale?

Per la quattordicesima mensilità sono, in genere, i CCNL a definire le voci che

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