07/07/2026 – Gentile Dott. Massi, La scrivente sottopone il seguente quesito in merito alla determinazione del valore normale dell’autovettura concessa in uso promiscuo al dipendente, ai sensi dell’art. 51 del TUIR, nell’ipotesi in cui il fringe benefit venga determinato con il criterio del valore normale, al netto dell’utilizzo aziendale del veicolo. In particolare, si chiede un chiarimento in relazione ai seguenti casi. 1. Veicolo acquisito mediante contratto di leasing o noleggio Nel caso in cui il veicolo sia detenuto dall’azienda in forza di un contratto di leasing o di noleggio con canone periodico (poniamo mensile), è corretto determinare il valore normale assumendo quale costo di riferimento il canone corrisposto dall’azienda e sottraendo esclusivamente la quota riferibile all’utilizzo per finalità lavorative (ad esempio, sulla base della percentuale o dei chilometri di utilizzo aziendale)? Tale impostazione trova riscontro, tra l’altro, nell’articolo pubblicato da “Il Sole 24 Ore” del 30 luglio 2025 (Auto aziendali, ecco come si calcola il valore normale del fringe benefit – Il Sole 24 ORE), dove si parla di un’indicazione informale AdE in occasione di Telefisco 2021. Qualora tale criterio non fosse corretto, si chiede quale ritenga sia la modalità di determinazione del valore normale ritenuta conforme alla normativa vigente e agli eventuali chiarimenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate. 2. Veicolo di proprietà dell’azienda Nel caso di autovettura di proprietà dell’azienda, si chiede se il valore normale debba essere individuato facendo riferimento al valore commerciale corrente del veicolo, al costo teorico di noleggio/leasing di un veicolo equivalente oppure ad altro criterio, e quali elementi debbano essere considerati per la determinazione della quota riferibile all’utilizzo privato.

Mi dispiace, questa materia è propriamente fiscale e purtroppo non ne sono cono

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03/07/2026 – Egregio prof. Massi, buongiorno ho un problema serio con l’INPS in tema di ASPETTATIVA “ALLARGATA”. Siamo in presenza di un periodo di aspettativa concessa ad una dipendente, che ne ha fatto richiesta per motivi familiari e che a tutt’oggi ha la durata di sei anni. L’Istituto reclama i contributi (per fortuna calcolati sul minimale contributivo) per il periodo eccedente la previsione contrattuale (Terziario commercio, art 169) di due anni. L’INPS si fa forte dall’ordinanzia n. 13650 del 21.5.2019 della Corte di Cassazione. Intravede qualche possibilità di “difesa”? Qualora fosse, la contribuzione sarebbe piena (compresa la quota della lavoratrice) con sanzioni?

Purtroppo, non intravedo possibilità di difesa, atteso che nel nostro ordinamen

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26/06/2026 – Buongiorno, D.L. 159/2025 – Dal 2026 obbligo SIISL Il sistema coinvolgerà tutte le assunzioni che beneficiano di contributi pubblici: oltre a incentivi per assunzioni <36, donne svantaggiate, disoccupati percettori NASPI o con disabilità la norma riguarda altri tipologie di incentivi? Se sì potrebbe fornirci un prospetto? Eccezione per quanto riguarda la riduzione contributiva come misura strutturale (apprendisti). La riduzione contributiva riguardante assunzioni/trasformazioni di <30 deve essere considerata misura strutturale (come per gli apprendisti) e quindi non soggetta agli obblighi dei nuovi adempimenti?

Non ho un prospetto riepilogativo. In ogni caso provo a darle una risposta ( che

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25/06/2026 – Buongiorno Dott. Massi , le chiediamo un suo parere su applicazione artt. 120 e 121 del CCNL Studi Professionali in materia di malattia. In particolare, si chiede se i “primi 180 giorni” di cui all’art. 121 debbano intendersi come giorni di malattia rilevanti ai fini del comporto di cui all’art. 120 ovvero come periodo autonomamente determinato ai fini esclusivamente previdenziali. Quindi, nel caso in cui, per esaurimento del periodo massimo indennizzabile nell’anno solare (180 giorni) l’INPS non eroghi più alcuna indennità di malattia, ma non siano decorsi i 180 giorni di comporto malattia, se il datore di lavoro 1. sia comunque tenuto a corrispondere un’integrazione retributiva in misura pari alle percentuali previste dall’art. 121 del CCNL anche in assenza di prestazione INPS, oppure 2. l’obbligo datoriale di integrazione sia subordinato all’effettiva erogazione dell’indennità INPS, con conseguente esclusione di qualsiasi obbligo retributivo integrativo in assenza della stessa. In sintesi riportiamo anche quanto previsto dagli artt del CCNL: • l’art. 120 del CCNL prevede la conservazione del posto per 180 giorni di malattia, elevati a 270 giorni nei casi di patologie oncologiche di rilevante gravità e ulteriori fattispecie previste contrattualmente; • l’art. 121 prevede il diritto del lavoratore all’indennità INPS e alla relativa integrazione a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento delle percentuali stabilite da CCNL; • il medesimo art. 121 stabilisce inoltre che “le indennità a carico del datore di lavoro nei primi 180 giorni non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità a carico dell’Istituto; se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall’Istituto”.

La lettura combinata dei due articoli contrattuali fa intendere che l’inde

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15/06/2026 – Buongiorno Dott. Massi, Le sottopongo un quesito operativo relativo all’applicazione dell’art. 33 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica (CNEL I100) in un caso di trasferimento disposto dall’azienda per chiusura della sede di lavoro iniziale. L’azienda ha trasferito una lavoratrice assunta ai sensi della L. 68/1999 (persona con disabilità) da una sede che è stata chiusa a un’altra unità produttiva, distante circa 30 km. La lavoratrice, per raggiungere la nuova sede, utilizza il trasporto pubblico (autobus). Le chiedo cortesemente se, in base all’art. 33, l’obbligo di rimborso delle “spese di viaggio e di trasporto” deve intendersi riferito alle spese una tantum connesso al trasferimento (spostamento/trasporto effetti) oppure se può ricomprendere anche il rimborso continuativo del costo dell’autobus per il tragitto quotidiano verso la nuova sede. Le chiedo inoltre conferma che, superata la distanza di 20 km, trovi applicazione la diaria una tantum prevista dall’art. 33 (commi 4 e 10) nella misura di una retribuzione globale mensile, anche in assenza di trasferimento di residenza, e che l’eventuale quota aggiuntiva legata ai familiari a carico presuppone il trasferimento effettivo e comprovato del nucleo familiare.

La chiusura della sede fa si che nel caso di specie si possa parlare di un trasf

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