24/05/2022 – L’azienda è obbligata a richiamare tutti i dipendenti cessati per riconoscergli l’esonero di 0.80 % quota contributi inps carico dipendente arretrato? siccome come da circolare inps 43 maggio è l’ultimo mese per farlo, chiedo se è possibile non richiamare i dipendenti cessati che hanno un arretrato contributivo a credito pari a qualche decine di centesimi.
Non lo deve chiedere a me ma all’Inps. In ogni caso credo che la circolare Inp
Leggi l'articolo24/05/2022 – Dipendente a tempo determinato assunto genn21 – mag21, prorogato per 12 mesi con dl 41 acausale fino mag22: l’azienda vorrebbe prorogarlo con causale fino al 24° mese: è possibile o è consigliabile lo stacco di 20 gg. per poi fare un rinnovo?
Può procedere sia nell’uno che nell’altro modo, atteso che ci vuole sempre
Leggi l'articolo23/05/2022 – Buongiorno, azienda che applica il CCNL Metalmeccanica artigiana ha un lavoratore che è in malattia continuativa dal 10/01/2022. Stiamo monitorando la situazione con l’azienda. L’indennità di malattia carico INPS è pari a 180 giorni all’anno e secondo i nostri calcoli dovrebbe terminare 08/07/2022. Quello che ci interessa però è capire quando cominciare a conteggiare l’integrazione carico azienda che per le malattie superiori ai 7 giorni parte dal 1° giorno fino al 150° giorno. Se cominciamo a calcolarla dal 10/01/2022 arrivo fino all’ 08/06/2022, però se il dipendente ha fatto altre malattie l’anno precedente dobbiamo tenerne conto nel calcolo dei 150 giorni? L’art.57 recita: (…) In caso di malattia il lavoratore, non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi. In caso di più malattie il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell’arco dei 24 mesi precedenti. Superato il termine massimo sopra indicato, qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o i suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto. Analogamente, nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo della malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario. Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate, l’azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di aspettativa non superiore ai quattro mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale. A partire dal 1° giugno 1976 le imprese artigiane dovranno garantire ai lavoratori dipendenti l’integrazione economica del trattamento erogato ai lavoratori dagli istituti assicurativi preposti fino al 100% della retribuzione di fatto netta. Tale integrazione verrà corrisposta, a partire dal quarto giorno compreso, e fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’istituto assicuratore. Nel caso di malattia di durata superiore a 7 (sette) giorni la integrazione decorrerà dal primo giorno di malattia. L’integrazione di cui sopra sarà corrisposta per la durata massima di 150 giorni.
Dall’esame del testo mi sembra giusto far decorrere l’indennità dal 10Â
Leggi l'articolo23/05/2022 – Chiedo gentilmente, è possibile erogare i buoni pasto ad amministratori di società, non dipendenti e non lavoratori a p.iva, pagati con cedolino assoggettato a gestione separata?
Leggendo i chiarimenti amministrativi credo che non sia possibile. In ogni caso,
Leggi l'articolo17/05/2022 – Buongiorno, il CCNL Metalmeccanici Industria prevede all’art. 17 il riconoscimento di euro 200 a titolo di welfare. Tale importo di welfare previsto contrattualmente può essere riconosciuto, a titolo esemplificativo per spese universitarie (art. 51, comma 2, lett. f bis f ter del TUIR) e sommato all’importo di euro 258,23 a titolo esemplificativo per buoni spesa (art. 51, comma 3 del TUIR)?
I 200 euro non rientrano nei 258 euro.
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