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Sgravio nuove assunzioni: trasferibile nei casi di affitto di azienda o cessazione di ramo d’azienda
Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 25 del 5 novembre 2015, conferma che l’esonero contributivo “nuove assunzioni” disciplinato dalla Legge n. 190/2014, cosiddetta legge di stabilità, è strettamente legato al dipendente.
A tale proposito quindi nei casi di operazioni societarie o cessazione di ramo di azienda, l’esonero contributivo non goduto può essere fruito dal cessionario, dato che il rapporto di lavoro si protrae senza soluzione di continuità ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.