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Il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittente nei Call center, nelle aziende dei Servizi funebri e nell’ambito dello Spettacolo e dell’installazioni di palchi.
- Call center – le attività svolte dagli addetti ai Call center in bound e out bound non possono essere svolte con il contratto di lavoro intermittente (risposta a interpello del 25 marzo 2014- n. 9);
- Servizi funebri – le attività dei necrofori e dei portantini addetti ai servizi funebri equiparate a quella prevista al n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, che riguarda gli “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”: per tali figure è ammesso il ricorso al contratto intermittente (risposta a interpello del 25 marzo 2014- n. 10).
- Aziende dello spettacolo e installazioni di palchi – possibilità di utilizzo nell’attività di addobbi palchi e installazioni stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli (Lettera Circolare n. 5286 del 13 marzo 2014).