Dic
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Con messaggio n.4885 del 2 dicembre 2016 l’Inps rende nota la modalità di pagamento delle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS) quali l’assegno di solidarietà disciplinato dall’art. 6 del D.I. n. 94343/2016 e ordinario disciplinato dall’art. 7 del D.I. n. 94343/2016.
In attesa delle istruzioni Uniemens che dovranno essere emanate per effettuare le operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, il pagamento delle prestazioni di cui sopra è effettuato esclusivamente mediante il pagamento diretto da parte delle sede Inps competente, così da garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario di lavoro.