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Lug
22

L’Inps con Messaggio n. 4805 del 16 luglio 2015, rende noto che, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 80/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001), sono stati elevati i limiti temporali per la fruizione del congedo parentale.
In particolare, per l’anno 2015, in via sperimentale, i genitori possano fruire del congedo parentale, fino a 12 anni di vita del figlio minore con handicap in situazione di gravità o entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia (nei casi di adozione o affidamento), anziché fino a 8 anni come disciplinato dalla previgente normativa.
Si ricorda che i giorni fruiti, nei limiti di cui sopra, non possono superare in totale i tre anni e sono indennizzati al 30%.
Per le situazioni interessate, in attesa della predisposizione del necessario aggiornamento telematico, la domanda di prolungamento del congedo parentale, per il solo mese di luglio, è possibile mediante presentazione della domanda in modalità cartacea mentre in tutti gli altri casi (prolungamento per figli di età inferiore agli 8 anni o per minori in adozione/affidamento precedente all’8° anno di ingresso in famiglia) la domanda deve continuare ad essere presentata in via telematica.

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