L’Inps con circolare n. 139 del 17 luglio 2015 ha fornito ulteriori precisazioni in riferimento alla disciplina del congedo parentale, a seguito delle modifiche apportate al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) dal decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act).
In particolare per i genitori lavoratrici o lavoratori dipendenti è stato previsto un prolungamento del periodo di fruizione del congedo parentale fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato.
In riferimento al trattamento economico per il congedo parentale ex art. 34 del T.U. è stato elevato da 3 a 6 anni di vita/ingresso in famiglia del bambino il periodo indennizzato a prescindere dalla condizioni di reddito al 30% della retribuzione media giornaliera.
Inoltre sono pure indennizzati al 30% ma in relazione alle condizioni di reddito i periodi di congedo parentale ulteriore rispetto al limite di 6 mesi oppure quelli fruiti tra i 6 anni e gli otto anni di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
In merito alla prevista possibilità di fruire il congedo parentale su base oraria anche in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva nazionale o aziendale l’Inps, nella circolare stessa, precisa che su tale riforma sarà emanata apposita successiva circolare.
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