03/11/2014 – Un’azienda che applica il CCNL edilizia confindustria, vuole effettuare il licenziamento per riduzione di personale di un impiegato tecnico. L’Azienda intende licenziarlo immediatamente (con data 31/10/2014 ) e intende pagare al lavoratore il preavviso come indennità sostitutiva. La lettera è stata inviata al lavoratore oggi 31/10/2014 con raccomandata 1 AR e nella lettera e’ stato indicato quanto sopra specificato. La data effettiva di licenziamento può essere il 31/10/2014 oppure si deve considerare come data di licenziamento la data di ricevimento della raccomandata AR ? Nel caso in cui il lavoratore non ritirasse la raccomandata come ci dobbiamo comportare?

La data e’ quella della ricezione. Ovviamente in caso di mancato ritiro, s

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23/06/2014 – Nella motivazione per un licenziamento per giustificato motivo oggettivo è possibile citare anche la nuova gestione del DURC interno? Nel concreto una ditta settore commercio ha in forza 3 apprendisti e un qualificato al 3° livello e vuole privarsi di quest’ultimo. Dal mese scorso deve essere puntuale con i pagamenti e con le varie rateazioni in atto (sia a livello di Equitalia che in fase amministrativa) per evitare il “semaforo rosso” e quindi perdere gli sgravi appunto dei 3 apprendisti. Può essere questa una tesi sostenibile nella lettera di licenziamento oppure è preferibile indicare una soppressione del posto di lavoro essendo l’interessato l’unico qualificato?

Le situazioni vanno viste nel caso concreto. In genere, la motivazione del gius

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23/05/2014 – Una Soc. cooperativa impresa di pulizie è subentrata in un appalto a gennaio, assumendo il personale dalla ditta che ha perso l’appalto. La Ditta precedente non ha passato tutti i dipendenti tra cui una lavoratrice apprendista. Ora a Maggio non ha confermato in servizio questa apprendista chiedendo alla ditta subentrata se ne fosse interessata. La Soc. Cooperativa l’ha assunta a Tempo Determinato e part time (non quindi apprendista). Ora nel periodo di prova però vorrebbe non confermare il rapporto. La lavoratrice rientra sotto la normativa dell’articolo 4 CCNL pulizia e quindi non avrebbe dovuto avere il periodo di prova? oppure essendo trascrosi diversi mesi dalla cessione dell’appalto non rientra in questa fattispecie?

Si può parlare di passaggio di personale a seguito di cambio di appalto allorqu

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08/04/2014 – Un’azienda che è stata costretta a licenziare un lavoratore per giustificato motivo oggettivo economico, ha siglato un accordo sindacale con il lavoratore per dilazionare il pagamento delle spettanze derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro perché non ha la disponibilità per erogare in un’unica soluzione l’ammontare totale delle spettanze. L’accordo sottoscritto con il lavoratore prevede che mensilmente l’azienda versi €. 1.500,00, più contributi, fino alla completa estinzione delle somme dovute; il contributo Aspi è di €. 1.467,36. Constatato tale aspetto, Le chiedo se c’è la possibilità di ritardare o fare richiesta all’Istituto di provvedere al pagamento del contributo solamente dopo aver liquidato le spettanze del lavoratore. Le preoccupazioni riguardo sia il fatto che possa saltare l’accordo sindacale ma anche che l’azienda sia soggetta alle sanzioni amministrative previste per il ritardato versamento dei contributi.

La circolare Inps n. 44/2013 prevede la natura contributiva del versamento: ciÃ

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