02712/2021 – I tirocinanti possono richiedere l’erogazione degli assegni per il nucleo familiare?

No, non sono lavoratori subordinati.

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01/12/2021 – Una ditta orafa artigiana – lavorazioni artistiche – perde i requisisti previsti dalla Legge per rimanere artigiana se supera il limite dimensionale per più di tre mesi nell’anno solare, oppure con effetto immediato se supera di oltre il 20% il numero massimo di addetti. “Per anno solare” s’intende quindi che da gennaio di ogni anno si riparte con il contatore e si può sforare di altri 3 mesi al massimo rispetto all’anno precedente in cui si è già sforato max di 3 mesi, e così per ogni anno?

Il comma 8 dell’art. 4 della legge n. 443/1985 afferma che l’azienda che sup

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26/11/2021 – INQUADRAMENTO AZIENDALE: Una azienda nostra cliente, esercente attività di Bar, ha acquisito la gestione in appalto di un distributore di carburante situato tra l’altro in un Comune diverso rispetto all’attività principalmente svolta. In relazione all’attività acquisita ha assunto un dipendente che sarà impiegato esclusivamente in essa. Considerando che per la gestione del bar esiste già un inquadramento come pubblico esercizio con l’applicazione del corrispondente CCNL, è corretto per il nuovo assunto l’applicazione di un contratto diverso come per esempio il CCNL COMMERCIO, più consono alla tipologia di attività svolta e l’apertura di una separata posizione previdenziale?

Non credo che sussistano problemi particolari.

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25/11/2021 – Una cooperativa sociale di tipo B ha assunto un disabile legge 68/99 tramite collocamento mirato; visto le percentuali di disabilità, può allo stesso momento il lavoratore essere considerato anche come svantaggiato legge 381/91?

Sì.

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24/11/2021 – Una mia Società cliente acquisisce tre stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti con contratto di affitto di ramo d’azienda, il tutto facente capo ad una singola Società. La società affittante ha in forza diversi dipendenti dei quali parte vengono assorbiti e parte rimangono in forza presso di essa con i quali continuerà la propria rimanente attività. Il problema è il seguente: la Società applicava ai propri dipendenti due distinti contratti collettivi: – Il Commercio e Terziario per gli amministrativi e per gli addetti alla distribuzione carburanti; – L’Industria pulizie per coloro che negli stessi punti vendita erano dediti alla sola attività di pulizie. Sinceramente io, nella nuova società, li avrei inquadrati tutti nel CCNL del Commercio in quanto include i trattamenti economici e normativi di queste figure, ma mi è stato chiesto, vista la possibile “temporaneità” dell’affitto di ramo d’azienda, di mantenere integri i preesistenti trattamenti, CCNL compresi. Per inciso ho constatato che per i soggetti in questione il CCNL dell’Industria pulizie è penalizzante rispetto a quello del Commercio. Vengo alle mie due domande: 1) Posso mantenere l’applicazione di due contratti collettivi presso la nuova Società, tenuto anche conto che non è iscritta ad alcuna associazione di categoria? 2) Per quanto riguarda invece l’inquadramento previdenziale, potrei fare riferimento all’attività prevalente del commercio (pagando per tutti i contributi del commercio), pur nella contestuale applicazione di CCNL commercio e CCNL Industria pulizie? Mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro.

Si, possono benissimo avere due CCNL diversi e ci sono copiosi esempi. Per quel

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