22/02/2016 – Una cooperativa sta assumendo un lavoratore a tempo indeterminato con lo sgravio biennale previsto dalla legge di stabilità 2016. Lo stesso lavoratore era stato assunto da altra ditta con lo sgravio contributivo triennale nel 2015, ha lavorato 6 mesi prima di essere licenziato il 31/08/2015 per fallimento dell’azienda. Chiedo se dal computo dei 24 mesi dell’esonero 2016 devo togliere i 6 mesi che il dipendente ha già usufruito come esonero nel 2015.

A mio avviso no.

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19/02/2016 – Vorrei sapere se e’ possibile continuare ad usufruire dell’esonero contributivo nell’ipotesi in cui si verifichi una cessione di contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. di un dipendente assunto nel 2015, nel caso in cui il cessionario abbia assetti proprietari coincidenti con il cedente ( praticamente le 2 società con p.iva diverse hanno gli stessi soci).

Si, atteso che la circolare n. 178/2015 dell’INPS non pone limiti in tal s

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Abbiamo assunto presso l’azienda X una dipendente a tempo indeterminato in data 12/02/2016 con esonero biennale. La stessa era stata dipendente della stessa azienda X a tempo indeterminato dal 03/02/2015 al 25/06/2015, data in cui la dipendente si dimetteva. Nel rapporto avuto nel 2015, l’azienda non ha usufruito dell’esonero triennale. Quindi, abbiamo ora diritto ad usufruire dell’esonero biennale?

Se non ha chiesto l’esonero della legge n. 190/2014, la risposta è posit

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18/02/2016 – Stabilizzazione (D.Lgs. 81/2015). E’ possibile stabilizzare un “procacciatore d’affari” che da due/tre anni “fattura regolarmente” in azienda le sue segnalazioni (10/15000 euro) e che ritengo oggi essere a rischio, potendo essere ritenuto un lavoratore subordinato (false partita iva) o un agente di commercio (con evasione Enasarco)? Non bastasse l’azienda gli ha pure fornito l’auto! Da rabbrividire. Domanda: una stabilizzazione (quindi DTL, assunzione a tempo indeterminato, benefici legge stabilità, ecc.) si ritiene fattibile?

La stabilizzazione riguarda le collaborazioni e le partite IVA. Se il soggetto Ã

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09/02/2016 – Con la presente siamo a chiedere un parere in merito alla possibilità di fruire o meno dello sgravio triennale ex L. 190/2014 in un caso come il seguente: un’azienda ha assunto rispettivamente a luglio 2013 e a maggio 2014 due operaie a chiamata a tempo indeterminato. Considerato il progressivo aumento della necessità di utilizzo di queste due figure, onde evitare un uso distorto e certamente non temporaneo del contratto a chiamata, l’azienda ha provveduto a cessare in data 16/01/2016 le due lavoratrici per riassumerle il giorno successivo con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato. In materia di vincoli all’utilizzo dell’incentivo triennale, il contratto a chiamata risulta non essere ostativo per quanto riguarda i 6 mesi precedenti all’assunzione; tuttavia non viene contemplata alcuna eccezione quando si prevede che lo sgravio non possa essere applicato con riferimento ai dipendenti che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016) hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato. Si chiede pertanto se, nell’ipotesi sopra descritta, l’azienda debba rinunciare all’incentivo per via della presenza di un rapporto a tempo indeterminato – seppure intermittente – nei 3 mesi precedenti all’entrata in vigore della Legge di Stabilità o se l’esclusione dei contratti a chiamata possa ritenersi valida in senso ampio e pertanto l’azienda possa far legittimamente richiesta dell’incentivo.

L’esonero contributivo è’ biennale e non triennale se l’assun

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