03/12/2025 – Buongiorno, le pongo un quesito per un’azienda che ha presentato domanda di CIGO per tutte le unità produttive, con accordo sindacale sottoscritto e periodo indicato fino al 15/02/2026. La CIGO è a riduzione di orario (non a zero ore) e coinvolge lavoratori adibiti alle mansioni per le quali si stanno valutando nuove assunzioni/contratti a termine. Dopo l’avvio della CIGO, l’azienda ha manifestato l’esigenza di inserire due nuove figure operative in una specifica unità produttiva in cui, per il prossimo periodo, è previsto un incremento dell’attività. L’azienda vorrebbe inviare all’INPS una comunicazione in cui dichiara che, per il periodo compreso tra il 15/12/2025 e il 31/01/2026, non farà ricorso alla CIGO in nessuna unità produttiva, pur mantenendo formalmente valido l’accordo sindacale fino al 15/02/2026. In pratica, per quel lasso temporale non verrebbero richieste ore di integrazione nei flussi di consuntivazione. Chiedo un Suo parere sui seguenti punti: 1. È corretto, alla luce della normativa vigente, mantenere un accordo sindacale CIGO fino al 15/02/2026 e, allo stesso tempo, comunicare all’INPS che in un sotto-periodo (15/12/2025–31/01/2026) l’azienda non utilizzerà la CIGO, limitandosi a non indicare ore di integrazione nei flussi per quel periodo? 2. Questa scelta può creare problemi sulla validità dell’accordo sindacale già sottoscritto o può essere considerata una normale modulazione dell’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore all’interno del periodo massimo concordato con le OO.SS.? 3. Nel periodo in cui l’azienda dichiara di non utilizzare la CIGO (e di fatto non chiede ore di integrazione), è comunque applicabile il divieto di cui all’art. 20 D.Lgs. 81/2015 in materia di assunzioni/proroghe a tempo determinato sulle stesse mansioni, oppure si può ritenere che, non essendoci in concreto sospensione/riduzione in CIGO in quei giorni, il divieto non operi per le nuove assunzioni/rapporti a termine avviati in tale intervallo? 4. Confermate, infine, che la trasformazione di rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato resta comunque consentita anche in presenza di CIGO sulle stesse mansioni, non rientrando nel divieto previsto dall’art. 20 D.Lgs. 81/2015?
Rispondo ai vari punti: L’azienda, oltre a non richiedere in quel periodo le o
Leggi l'articolo28/11/2025 – Buongiorno, azienda in cigs per cessazione parziale attività ai sensi dell’art 44 del DL 109/2018 dal 1° marzo 2025 al 31 dicembre 2025. Si ipotizza una nuova richiesta per i mesi di gennaio e febbraio 2026 appena verrà pubblicata la Finanziaria. Conferma che per la legge di bilancio 2025 per questo tipo di cigs la deroga all’art 22 del DL 148/2018 era non solo per la durata massima ma anche per il comma 4 ossia che l’INPS riconosce l’autorizzazione nel limite massimo dell’80% delle ore lavorabili sulla base della media dipendenti del semestre precedente?
La norma non dice nulla: quindi si applica il limite dell’80% previsto in
Leggi l'articolo07/11/2025 – Egregio prof. Eufranio Massi, buongiorno. Spero tutto bene. Ho un’azienda cliente a Milano (commercio, negozio di abbigliamento di alto profilo) che per mancato rinnovo del contratto di affitto dei locali (sarebbe negligenza loro) ha trovato un’altermativa altrove che si renderà agibile e funzionale con un lasso temporale di tre mesi. E’ possibile ricorrere alla Cigo (Fis) in questo intermezzo con i tre dipendenti occupati? In alternativa per due potrei coprire retributivamente con ferie e permessi arretrati ma per uno, non avendo capienza andrei “a debito”. Antocipo ferie future? Alternative?
Rispondo volentieri. Ci potrebbe essere la causale della riorganizzazione aziend
Leggi l'articolo04/07/2025 – Buongiorno, per azienda che sta usufruendo di cigs per cessazione parziale dell’attività con sospensione a zero ore e pagamento diretto inps, quali potrebbero essere le conseguenze per il mancato pagamento del contributo addizionale?
Il mancato pagamento del contributo addizionale si configura come una omissione
Leggi l'articolo29/05/2025 – Buongiorno, nel caso di azienda che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti spettano un massimo di 13 settimane in un biennio mobile è corretto?
L’art. 29, comma 3 bis lettera a) del decreto legislativo n. 148/2015 prevede
Leggi l'articolo